Cassazione Civile, Ordinanza n. 27516/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha depositato un'istanza chiedendo al Primo Presidente della Corte di cassazione la revoca d'ufficio dell'ordinanza n. 23774/2022, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione già proposto contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4147/08/2021. Sosteneva che il ricorso originario fosse conforme ai principi di autosufficienza e di divieto di tecnica dell'assemblaggio e che la decisione della Corte fosse viziata da eccesso di potere giurisdizionale e da rifiuto di tutela giurisdizionale; chiedeva inoltre il rinvio a nuovo ruolo e la trattazione in pubblica udienza. La Corte ha rilevato che l'istanza non rientrava nei rimedi previsti dall'art. 391 c.p.c., perché non prospettava errori materiali o di calcolo né un vero errore revocatorio, ma solo una critica di merito alla precedente ordinanza. Ha poi osservato che il ricorso era stato proposto personalmente, senza il ministero di un difensore e senza notifica alla controparte, quindi in violazione dell'art. 365 c.p.c.; il successivo conferimento di procura speciale a un avvocato non poteva sanare l'originaria mancanza, poiché nel giudizio di cassazione la procura speciale deve esistere prima del ricorso e costituire requisito di ammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza/ricorso. Ha escluso la praticabilità dei rimedi di correzione o revocazione ex art. 391 c.p.c. e ha ribadito che nel giudizio di cassazione la mancanza originaria della procura speciale non è sanabile con una procura successiva. Non ha pronunciato sulle spese perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 65 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12
richiamato dalla parte istante a fondamento della richiesta di revoca d'ufficio al Primo Presidente; la Corte non lo assume come base del rimedio richiesto
richiamato dalla parte istante per chiedere il rinvio a nuovo ruolo e la trattazione in pubblica udienza
richiamato dalla parte istante come base per la decisione alle Sezioni Unite
norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il deposito della memoria
consente soltanto, per ordinanze e sentenze di cassazione, correzione di errore materiale o di calcolo e revocazione per errore di fatto nei limiti previsti; non è utilizzabile per censurare nel merito la decisione
richiamato in relazione alla correzione di errore materiale o di calcolo
richiamato come ipotesi di errore di fatto rilevante ai fini della revocazione
la Corte lo considera norma che richiede, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, una procura speciale valida e anteriore al ricorso, nonché il ministero del difensore
richiamati come disciplina del ricorso per correzione o revocazione
la Corte lo richiama per affermare che la procura speciale deve preesistere al ricorso e non può essere successiva
la Corte esclude che tale norma consenta di sanare l'assenza originaria della procura nel giudizio di cassazione
citato per la formulazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. che comunque non rende sanabile la mancanza della procura speciale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fonte del raddoppio/ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se proposto personalmente dalla parte senza il ministero di un difensore munito di valida procura speciale anteriore al ricorso.
- La mancanza originaria della procura speciale nel ricorso per cassazione non è sanabile mediante conferimento successivo del mandato al difensore.
- Il rimedio di cui all'art. 391 c.p.c. è limitato alla correzione di errori materiali o di calcolo e alla revocazione per errore di fatto nei casi tipizzati; non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dalla Corte.
- Una doglianza che contesti nel merito la precedente ordinanza di inammissibilità non può essere riqualificata come istanza di correzione o revocazione se non allega un errore materiale o revocatorio effettivo.
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