Cassazione Civile, Ordinanza n. 20519/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per oltre sedicimila euro, sostenendo di avere svolto prestazioni di sorveglianza in favore di un'altra società. Quest'ultima propose opposizione; il Tribunale revocò il monitorio e rigettò anche le ulteriori domande, comprese quelle formulate a titolo di arricchimento senza causa. In appello la società creditrice si dolse della decisione, ma la Corte territoriale rigettò il gravame. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente articolò due motivi: con il primo lamentò violazione degli artt. 2697 c.c., 2735 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che non era stata attribuita valenza probatoria alle dichiarazioni del legale rappresentante della controparte, che erano state indebitamente negate le prove testimoniali richieste e che non si era tenuto conto di fatture e documenti descrittivi del servizio svolto; con il secondo denunciò violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla domanda di condanna parziale e su quella di arricchimento senza causa. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile: il ricorso era privo di adeguata esposizione dei fatti di causa e delle ragioni della decisione impugnata; non erano riportati i capitoli di prova testimoniale né spiegata la loro decisività; le censure miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio; quanto al secondo motivo, non vi era omessa pronuncia, poiché la domanda di condanna parziale era stata implicitamente disattesa per mancanza di prova del credito e la domanda ex art. 2041 c.c. risultava non specificamente censurata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la soccombenza della ricorrente, condannandola al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, nonché al versamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La decisione ha valorizzato la carenza di autosufficienza del ricorso e la mancata individuazione della ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere un'adeguata esposizione dei fatti di causa, la specifica indicazione delle ragioni della decisione impugnata e l'indicazione degli atti e documenti rilevanti; la loro mancanza rende il ricorso inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La doglianza per violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura per nullità della sentenza per omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o un'eccezione effettivamente devoluta e non già implicitamente disattesa.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte rileva che la doglianza era in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma non viene ravvisata una specifica violazione idonea a superare i vizi di inammissibilità del ricorso.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque rigettato implicitamente la domanda o l'abbia respinta per difetto di prova, e quando la domanda non sia stata specificamente coltivata in appello.
La domanda di arricchimento senza causa deve essere specificamente censurata e sorretta da adeguato fondamento; la mera riproposizione della richiesta non basta.
La Corte ha applicato la condanna aggravata ritenendo il ricorso conforme alla proposta acceleratoria e fondato su argomentazioni già disattese nei gradi di merito.
È stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per l'abuso del processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È richiamato il procedimento di definizione accelerata e la richiesta di decisione del giudizio da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la mancata esposizione dei fatti rilevanti, delle ragioni della decisione impugnata e degli atti/documenti su cui la censura si fonda comporta inammissibilità.
- La censura che investe la valutazione delle prove non è ammissibile se mascherata come violazione di legge: in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio.
- La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la domanda risulti implicitamente respinta o quando il rigetto derivi dal mancato raggiungimento della prova del credito.
- La censura sull'arricchimento senza causa deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito e con l'effettiva specificità delle contestazioni svolte nei gradi precedenti.
- La riproposizione in cassazione di argomentazioni già disattese, senza confronto puntuale con la motivazione di merito e con la proposta acceleratoria, può giustificare anche le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
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