Cassazione Civile, Ordinanza n. 10219/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 relativi a un appartamento sito in Milano, ritenuto esente come abitazione principale. Secondo l'ente, la contribuente non avrebbe avuto la residenza anagrafica nell'unità immobiliare oggetto di accertamento, poiché risultava aggregata al nucleo familiare del fratello e, quindi, lo stato di famiglia e la documentazione prodotta dimostravano che la residenza anagrafica fosse in altra unità abitativa dello stesso civico, non in quella accertata. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha rilevato che la censura non denunciava un vero errore di diritto nell'applicazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, ma contestava la ricostruzione fattuale della CTR in ordine alla residenza anagrafica e alla dimora abituale della contribuente. Poiché il ricorso mirava a ottenere un riesame del merito e della prova documentale, precluso in cassazione, la sentenza impugnata è rimasta ferma. Il Comune è stato condannato alle spese di lite in favore della controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
L'esenzione IMU per abitazione principale presuppone, secondo la decisione di merito non cassata, la ricorrenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'unità immobiliare oggetto di imposizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex violazione di legge non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie e dell'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- L'apprezzamento delle prove, la scelta delle fonti del convincimento e la ricostruzione del fatto storico spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non per i limiti propri del controllo di legittimità.
- Ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, la questione della residenza anagrafica e della dimora abituale costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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