Cassazione Civile, Ordinanza n. 17571/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di una parte assistita in un precedente giudizio di lavoro. L'opposizione contro il decreto di revoca, inizialmente dichiarata inammissibile, era stata poi accolta in sede di rinvio dalla Corte d'appello. In quel provvedimento la Corte territoriale aveva liquidato in favore del difensore alcuni compensi, ma secondo i ricorrenti li aveva determinati in misura inferiore ai minimi tabellari e aveva inoltre omesso o accorpato indebitamente varie voci relative ai diversi procedimenti (giudizio presupposto, opposizione, primo giudizio di cassazione, giudizio di rinvio, presente giudizio di cassazione). Il beneficiario del patrocinio ha proposto ricorso per cassazione insieme al difensore; il ricorso lamenta, con il primo motivo, violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., comma 4, e delle tabelle del d.m. n. 55/2014 per mancato rispetto dei minimi legali e per motivazione meramente stereotipata; con il secondo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifici capi della domanda concernenti le spese di lite, omessa liquidazione di tutte le spese dei procedimenti e mancata indicazione della parte soccombente. La Corte di cassazione rileva preliminarmente che il beneficiario non era legittimato a censurare il quantum della liquidazione, essendo legittimato solo il difensore, titolare autonomo del diritto patrimoniale ai compensi. Nel merito accoglie entrambi i motivi nei limiti rilevanti: ritiene che la Corte d'appello abbia violato i minimi tabellari e abbia liquidato in modo forfettario e privo di adeguata distinzione tra le diverse fasi e i diversi giudizi; precisa invece che l'errore nella liquidazione delle spese vive non è deducibile con ricorso per cassazione, ma con correzione o revocazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione cassa il provvedimento e decide nel merito, liquidando direttamente al difensore compensi più elevati per ciascun giudizio e condannando il Ministero al pagamento.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, ridetermina integralmente i compensi spettanti al difensore per il giudizio di appello, per il giudizio di opposizione, per il primo giudizio di cassazione, per il giudizio di rinvio e per il presente giudizio di cassazione, ponendoli a carico del Ministero della Giustizia. Viene anche chiarito che il beneficiario del patrocinio non era legittimato a impugnare il quantum della liquidazione, ma il ricorso è esaminabile quanto alle doglianze del difensore. La Corte applica i minimi tabellari e la riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato, escludendo, per il primo giudizio di opposizione, la voce relativa alla fase di trattazione perché il procedimento si era definito in limine litis. È escluso che l'ordinanza interlocutoria nel primo giudizio di cassazione comporti un incremento dei compensi. Il Ministero, rimasto intimato, non svolge difese.
Norme richiamate
Richiamato come norma evocata nei motivi sul regime delle spese, ma la Corte decide soprattutto sulla corretta liquidazione dei compensi del difensore.
La censura di omessa pronuncia viene ritenuta fondata nei limiti in cui la decisione non aveva esaminato tutte le voci e tutte le fasi dei vari procedimenti.
Richiamato per sostenere il rispetto dei parametri/minimi nella liquidazione del compenso professionale.
Usato come parametro vincolante per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte rileva la violazione dei minimi tabellari.
art. 130 del d.P.R. n. 115/2002
Indicato come base per applicare la riduzione del 50% ai compensi dovuti nel patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato per affermare che l'errore nella determinazione delle spese vive è emendabile con il procedimento di correzione.
Cass. n. 12320/2020
Citata per affermare il difetto di legittimazione del beneficiario a impugnare il quantum della liquidazione, spettando la legittimazione al difensore.
Cass. n. 21012/2010
Citata per il principio secondo cui l'errore nella misura delle spese vive non si censura con ricorso per cassazione ma con correzione o revocazione.
Massime di principio
- In tema di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve rispettare i minimi tabellari applicabili e motivare in modo non stereotipato l'eventuale rideterminazione, distinguendo correttamente tra le diverse fasi e i diversi procedimenti.
- Nel caso di impugnazione del provvedimento che liquida i compensi professionali, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta al difensore, titolare del credito per i compensi, e non al solo beneficiario del patrocinio, quando il motivo attiene esclusivamente al quantum dovuto al professionista.
- Se il giudizio di opposizione o di impugnazione si definisce in limine litis, non possono essere liquidate voci di compenso riferite a fasi non svolte; viceversa, ogni fase e ogni giudizio autonomo devono essere remunerati separatamente secondo la tariffa applicabile.
- L'errore nella liquidazione delle spese vive non è normalmente deducibile con ricorso per cassazione, dovendosi utilizzare gli strumenti della correzione dell'errore materiale o, nei casi previsti, la revocazione del provvedimento.
- La pronuncia di un'ordinanza interlocutoria nel giudizio di cassazione non comporta di per sé un incremento automatico dei compensi del difensore.
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