Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione finanziaria, in applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, aveva proceduto alla revisione del classamento di unità immobiliari ricadenti in microzone del Comune di Lecce, attribuendo al singolo immobile una classe superiore. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo insufficiente la motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: 1) violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992 per mancata sospensione del giudizio tributario in attesa della definizione del giudizio amministrativo sulla legittimità degli atti presupposti (delibera generale di revisione e atti di individuazione delle microzone); 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per avere la CTR ritenuto carente di motivazione l'avviso, nonostante il richiamo al provvedimento di attivazione del procedimento e alle ragioni del riclassamento; 3) violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, assumendo che la revisione massiva per microzona non richiederebbe una motivazione riferita al singolo atto di classamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sospensione necessaria nel processo tributario, in presenza di un giudizio amministrativo sugli atti presupposti, è ammissibile solo quando il giudice amministrativo debba decidere una questione pregiudiziale in senso tecnico con efficacia di giudicato, tale da evitare conflitti di giudicati; nel caso concreto, invece, la questione sugli atti generali presupposti era irrilevante rispetto alla decisione sull'impugnazione del singolo classamento, che poteva essere scrutinato e disapplicato incidentalmente. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo affermando che, anche nella revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'atto deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai concreti elementi fattuali che hanno inciso sul nuovo classamento del singolo immobile; non basta il mero richiamo ai parametri normativi, agli atti presupposti o allo scostamento medio tra valori di mercato e catastali della microzona. Poiché l'avviso impugnato non indicava i presupposti di fatto e le ragioni specifiche della variazione del classamento del singolo immobile, la decisione di merito è stata confermata. Le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza sulle questioni trattate.
Norme richiamate
La sospensione necessaria del processo tributario per pregiudizialità rispetto a un giudizio amministrativo è limitata ai casi in cui la questione pregiudiziale sia in senso tecnico e con efficacia di giudicato, per evitare conflitti di giudicati.
L'avviso deve essere motivato in modo da rendere conoscibili al contribuente le concrete ragioni della pretesa, non essendo sufficiente un richiamo generico ai presupposti del procedimento.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione del classamento per microzone è ammessa solo in presenza del significativo scostamento previsto dalla norma, ma non sottrae l'atto all'obbligo di indicare gli elementi concreti che giustificano il diverso classamento del singolo immobile.
È richiamato come norma relativa alla suddivisione del territorio in microzone catastali, ma la sua legittimità nel giudizio amministrativo presupposto non incide sulla decisione del giudizio tributario in esame.
La revisione parziale del classamento resta soggetta alle regole ordinarie della revisione del classamento, salvo il diverso presupposto fattuale del significativo scostamento microzonale.
art. 3, comma 154, lett. e), L. n. 662/1996
Nel classamento devono essere considerati i caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, tutti concorrenti alla qualificazione catastale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sospensione necessaria per pregiudizialità rispetto a un giudizio amministrativo sugli atti presupposti è configurabile solo se la decisione amministrativa abbia natura di questione pregiudiziale tecnica con efficacia di giudicato; altrimenti il giudice tributario può decidere incidentalmente sulla rilevanza di quegli atti.
- La revisione del classamento per microzone ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 non consente una motivazione meramente apparente o per relationem ai soli dati statistici o agli atti generali presupposti: l'amministrazione deve indicare gli elementi concreti, riferiti al singolo immobile, al fabbricato e al contesto urbanistico-ambientale, che giustificano il nuovo classamento.
- Anche i procedimenti di revisione massiva del classamento restano soggetti alle regole generali sul classamento catastale e non attribuiscono all'amministrazione una discrezionalità piena e insindacabile.
- L'obbligo motivazionale dell'atto catastale è soddisfatto solo se il contribuente è posto in condizione di comprendere le ragioni specifiche della variazione del proprio immobile e di difendersi efficacemente in giudizio.
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