Cassazione Penale, Sentenza n. 36595/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. I motivi di impugnazione riguardavano: (1) carenza di gravità indiziaria e vizio di motivazione nella ricostruzione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (si contestava che le intercettazioni non dimostravano un inserimento stabile della ricorrente nel presunto sodalizio, attribuito soprattutto a Salvatore Paternò); (2) doglianze sulla sussistenza delle esigenze cautelari, deducendo che la ricorrente svolgeva attività lavorativa, che i fatti erano limitati nel tempo e che le condizioni di salute erano incompatibili con il regime carcerario. Furono richiamate norme nazionali e principi CEDU relativi al giusto processo e alla necessità di motivare adeguatamente la misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 311 c.p.p.: l'ordinanza del Tribunale era stata notificata personalmente il 15/01/2022 (e al difensore il 14/01/2022), mentre il ricorso era pervenuto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento il 28/01/2022, oltre il termine di 10 giorni previsto. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il ricorso avverso provvedimenti cautelari deve essere depositato esclusivamente presso l'ufficio del giudice che ha emesso la decisione e che la data rilevante è quella di ricezione presso l'ufficio competente. Per tali ragioni il merito non è stato esaminato. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; disposizione di trasmettere copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna remissione in libertà.
Norme richiamate
Termine di decadenza per il ricorso in cassazione contro le decisioni in materia cautelare e principio che la presentazione deve avvenire presso l'ufficio del giudice che ha emesso la decisione; la data rilevante è quella di ricezione dell'atto presso l'ufficio competente.
Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna alla somma a favore della Cassa delle Ammende.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla motivazione della misura cautelare (gravità indiziaria); la Corte non è però entrata nel merito per inammissibilità temporale.
D.P.R. 309/1990 (art. 74, commi 1-4; art. 73)
Normativa sui reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, ritenuti nella imputazione provvisoria; la Corte non ha valutato il fondamento probatorio a causa dell'inammissibilità.
art. 110, art. 81 cpv. cod. pen.
Norme sul concorso di persone nel reato e sulla continuazione/partecipazione; richiamate nell'imputazione ma non valutate dalla Corte per carenza di esame del merito.
artt. 24, 111, 117 Cost. e artt. 6 par.4, 6 e 13 CEDU
Principi costituzionali e convenzionali sul giusto processo e diritti della difesa invocati dalla ricorrente; non esaminati nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
artt. 125, 274, 275 cod. proc. pen.
Norme processuali invocate con riferimento alla decisione sul riesame, al confronto probatorio e ai mezzi di impugnazione; la Corte non ha esaminato le censure sostanziali per tardività del ricorso.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter e 1-bis)
Obblighi del direttore dell'istituto penitenziario in conseguenza della sentenza; la Corte ordina la trasmissione della decisione al direttore per gli adempimenti previsti.
art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmissione degli atti all'ufficio competente, confermando che la data rilevante è quella di ricezione dall'ufficio cui il ricorso doveva essere presentato.
Massime di principio
- La tempestività e il luogo di deposito del ricorso sono essenziali: un ricorso presentato oltre il termine o presso l'ufficio sbagliato può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- In impugnazioni cautelari il termine di decadenza decorre dalla notificazione dell'atto impugnato e la data rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
- Le censure sulla gravità indiziaria o sulla valutazione delle esigenze cautelari devono essere formulate correttamente e, soprattutto, tempestivamente: il mancato rispetto dei termini processuali preclude l'analisi del merito.
- Argomentazioni relative allo stato di salute, all'attività lavorativa o alla limitatezza temporale dei fatti possono influire sulla valutazione delle esigenze cautelari, ma devono essere documentate e sollevate nei termini e nella sede corretta.
- La responsabilità del difensore include l'accertarsi che il ricorso sia depositato presso l'ufficio competente; il rischio di tardività ricade sul ricorrente se il deposito è effettuato presso l'ufficio sbagliato.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende), pertanto il controllo dei termini e delle modalità di impugnazione è anche una cura economica oltre che procedurale.
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