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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36579/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

D'Orazio impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per danneggiamento aggravato. I motivi principali: (i) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte di appello si era basata su un preventivo di spesa riferito a un'autovettura diversa; (ii) vizio di motivazione riguardo all'applicazione delle attenuanti previste dall'art. 62, n. 4 e n. 6 c.p.; (iii) censura per l'uso illegittimo della querela come elemento probatorio e valutazione parcellizzata delle dichiarazioni testimoniali. La difesa sosteneva che le fotografie e le dichiarazioni della parte offesa dimostravano danni irrilevanti (solo specchietto storto e graffi), tali da giustificare l'esclusione della punibilità o l'applicazione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, aspecificità e proposizione di questioni non consentite in sede di legittimità. In particolare, ha rilevato che l'assunto difensivo principale (che il preventivo utilizzato dai giudici si riferisse a un'altra vettura) è palesemente falso: la Corte d'appello aveva effettivamente preso a riferimento il preventivo n. 1670 relativo alla Citroen targata CN583KR per un importo complessivo di euro 561,54. Per tale motivo i primi tre motivi, che si fondavano su quell'assunto, sono manifestamente infondati e meramente reiterativi delle questioni già affrontate e respinte in appello. Il quarto motivo è stato ritenuto aspecifico perché non ha illustrato l'incidenza che l'eventuale inutilizzabilità della querela avrebbe avuto sulla prova di resistenza. La Corte ha inoltre ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e insuscettibile di sindacato in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 5.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis, cod. pen.

    La Corte d'appello aveva valutato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità sulla base della concreta quantificazione del danno (preventivo specifico relativo alla Citroen). La Cassazione non ha ritenuto fondata la censura sulla errata identificazione del veicolo e quindi non ha ritenuto necessario riesaminare la valutazione di merito sull'applicabilità della norma.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    La Corte d'appello ha esaminato l'eventuale attenuante della minima offesa/danno; la Cassazione ha ritenuto che le obiezioni difensive fossero infondate o reiterative e che la valutazione di merito fosse adeguatamente motivata.

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    Analogamente all'art. 62, n. 4, la Corte d'appello ha valutato l'attenuante e la Cassazione ha ritenuto non fondate le censure che ne chiedevano la riconsiderazione in sede di legittimità.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c

    Richiesta di specificità dei motivi di cassazione: la Corte ha ribadito che la mera ripetizione dei motivi già esaminati e respinti in appello è inammissibile perché priva dei requisiti di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità ai sensi di tale articolo.

  • art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    La trattazione è avvenuta ai sensi di tale disposizione, che consente talune procedure speciali (qui: trattazione senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori). La Cassazione ha proceduto sulla base della relazione e delle conclusioni depositate.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio di fatto: le critiche che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle stesse prove già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua e logica.
  • Quando si censura l'utilizzo di un atto (es. querela) come prova, il ricorrente deve specificare e dimostrare l'incidenza che l'eventuale esclusione di quell'elemento avrebbe sulla "prova di resistenza"; senza questa dimostrazione il motivo è aspecifico e inammissibile.
  • Se si contesta l'identità o l'attinenza di un documento probatorio (es. preventivo di spesa), occorre produrre elementi chiari che provino l'errore materiale dei giudici; l'asserzione contraria al contenuto documentale già in atti è facilmente smentibile e rende il motivo manifestamente infondato.
  • Le cause di esclusione della punibilità e le attenuanti che richiedono valutazioni di fatto (quantificazione del danno, gravità) devono essere provate e motivate nei giudizi di merito; una volta che il giudice di merito fornisce una motivazione adeguata, la Corte di cassazione non sindaca più la valutazione probatoria.
  • Evitare motivi ripetitivi già esaminati in appello: il ricorso per cassazione deve contenere censure nuove e specifiche o dimostrare violazioni di diritto, altrimenti si espone al rigetto per inammissibilità.

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