Cassazione Penale, Sentenza n. 36584/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di riforma della Corte d'appello che, a seguito dell'impugnazione delle parti civili, aveva condannato BARRO SABINA agli effetti civili al risarcimento per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). I motivi di ricorso dedotti dal difensore sono: (1) violazione di legge ex art. 178 c.p.p. per omessa notifica del decreto di citazione d'appello a uno dei due difensori nominati; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 388 e 648-bis c.p., contestando la ricostruzione della Corte circa la sussistenza degli elementi del reato presupposto e del riciclaggio (in particolare la provenienza illecita della somma e la consapevolezza della ricorrente); (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 185 c.p. in ordine alla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha revocato le statuizioni civili. La motivazione è basata sul fatto che la pronuncia di riforma era stata resa esclusivamente a seguito dell'impugnazione proposta dalle parti civili; successivamente le parti civili hanno comunicato in cancelleria di aver raggiunto una bonaria composizione e hanno revocato "illimitatamente e incondizionatamente" la costituzione di parte civile. Detta revoca estingue il rapporto processuale civile e determina la mancanza di interesse alla pronuncia sui motivi proposti, con conseguente annullamento senza rinvio e revoca delle statuizioni civili.
Norme richiamate
Nel ricorso si deduceva omessa notifica del decreto di citazione d'appello a uno dei difensori; tuttavia la Corte ha ritenuto che, alla luce della revoca della costituzione delle parti civili, ogni questione processuale relativa alla decisione civile è divenuta priva di interesse e quindi non efficace ai fini del mantenimento delle statuizioni civili impugnate
Richiamato dalla difesa quale riferimento ai presupposti del reato presupposto; la Corte di Cassazione non ha affrontato nel merito la valutazione degli elementi di reato invocati perché la revoca incondizionata della costituzione civile ha reso astratta la questione di responsabilità civile
Norma che disciplina il reato di riciclaggio; la difesa contestava la sussistenza degli elementi costitutivi (provenienza illecita della somma, consapevolezza e attività dissimulatoria), ma la Cassazione ha annullato la statuizione civile per effetto della remissione/ritiro delle parti civili senza procedere a un esame definitivo di merito
Richiamato in relazione alla quantificazione del danno; anche questa censura è divenuta priva di rilievo a seguito della revoca illimitata e incondizionata della costituzione delle parti civili
Massime di principio
- Se la pronuncia di condanna (anche solo agli effetti civili) è stata resa a seguito dell'appello proposto dalle sole parti civili, la revoca "illimitata e incondizionata" della costituzione di parte civile estingue l'interesse a mantenere la statuizione civile e può condurre la Corte di Cassazione ad annullare senza rinvio le statuizioni civili.
- Le questioni processuali sollevate dal difensore (es. omessa notifica) possono diventare inammissibili o prive di rilevanza se il soggetto titolare dell'azione civile ritira la propria costituzione, perchè viene meno l'interesse alla pronuncia sulla pretesa risarcitoria.
- Quando in sede di cassazione il motivo riguarda esclusivamente responsabilità o risarcimento della parte civile, la remissione/ritiro da parte della parte civile rende la controversia civile astratta e la Corte si limita a prenderne atto revocando le statuizioni civili.
- Le censure sul merito della qualificazione del fatto come riciclaggio (provenienza illecita, consapevolezza, attività dissimulatoria) vanno comunque curate in primo grado e in appello: ma se la decisione che le ha accolte deriva dall'impugnazione delle sole parti civili, la loro efficacia può essere neutralizzata dal ritiro delle stesse.
- Per i difensori: verificare sempre la regolare notifica degli atti e la correttezza delle nomine difensive (più avvocati nominati richiedono attenzione alla notifica a ciascuno), perché tali vizi possono costituire motivo di impugnazione autonomo se non sopraggiungono eventi processuali che rendono la questione priva di interesse.
- Per le parti civili: la revoca "illimitata e incondizionata" della costituzione comporta l'impossibilità di riproporre la stessa pretesa nel processo e rende inefficaci le statuizioni civili già pronunciate.
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