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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36584/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di riforma della Corte d'appello che, a seguito dell'impugnazione delle parti civili, aveva condannato BARRO SABINA agli effetti civili al risarcimento per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). I motivi di ricorso dedotti dal difensore sono: (1) violazione di legge ex art. 178 c.p.p. per omessa notifica del decreto di citazione d'appello a uno dei due difensori nominati; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 388 e 648-bis c.p., contestando la ricostruzione della Corte circa la sussistenza degli elementi del reato presupposto e del riciclaggio (in particolare la provenienza illecita della somma e la consapevolezza della ricorrente); (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 185 c.p. in ordine alla quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha revocato le statuizioni civili. La motivazione è basata sul fatto che la pronuncia di riforma era stata resa esclusivamente a seguito dell'impugnazione proposta dalle parti civili; successivamente le parti civili hanno comunicato in cancelleria di aver raggiunto una bonaria composizione e hanno revocato "illimitatamente e incondizionatamente" la costituzione di parte civile. Detta revoca estingue il rapporto processuale civile e determina la mancanza di interesse alla pronuncia sui motivi proposti, con conseguente annullamento senza rinvio e revoca delle statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Nel ricorso si deduceva omessa notifica del decreto di citazione d'appello a uno dei difensori; tuttavia la Corte ha ritenuto che, alla luce della revoca della costituzione delle parti civili, ogni questione processuale relativa alla decisione civile è divenuta priva di interesse e quindi non efficace ai fini del mantenimento delle statuizioni civili impugnate

  • art. 388 c.p.

    Richiamato dalla difesa quale riferimento ai presupposti del reato presupposto; la Corte di Cassazione non ha affrontato nel merito la valutazione degli elementi di reato invocati perché la revoca incondizionata della costituzione civile ha reso astratta la questione di responsabilità civile

  • art. 648-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato di riciclaggio; la difesa contestava la sussistenza degli elementi costitutivi (provenienza illecita della somma, consapevolezza e attività dissimulatoria), ma la Cassazione ha annullato la statuizione civile per effetto della remissione/ritiro delle parti civili senza procedere a un esame definitivo di merito

  • art. 185 c.p.

    Richiamato in relazione alla quantificazione del danno; anche questa censura è divenuta priva di rilievo a seguito della revoca illimitata e incondizionata della costituzione delle parti civili

Massime di principio

  • Se la pronuncia di condanna (anche solo agli effetti civili) è stata resa a seguito dell'appello proposto dalle sole parti civili, la revoca "illimitata e incondizionata" della costituzione di parte civile estingue l'interesse a mantenere la statuizione civile e può condurre la Corte di Cassazione ad annullare senza rinvio le statuizioni civili.
  • Le questioni processuali sollevate dal difensore (es. omessa notifica) possono diventare inammissibili o prive di rilevanza se il soggetto titolare dell'azione civile ritira la propria costituzione, perchè viene meno l'interesse alla pronuncia sulla pretesa risarcitoria.
  • Quando in sede di cassazione il motivo riguarda esclusivamente responsabilità o risarcimento della parte civile, la remissione/ritiro da parte della parte civile rende la controversia civile astratta e la Corte si limita a prenderne atto revocando le statuizioni civili.
  • Le censure sul merito della qualificazione del fatto come riciclaggio (provenienza illecita, consapevolezza, attività dissimulatoria) vanno comunque curate in primo grado e in appello: ma se la decisione che le ha accolte deriva dall'impugnazione delle sole parti civili, la loro efficacia può essere neutralizzata dal ritiro delle stesse.
  • Per i difensori: verificare sempre la regolare notifica degli atti e la correttezza delle nomine difensive (più avvocati nominati richiedono attenzione alla notifica a ciascuno), perché tali vizi possono costituire motivo di impugnazione autonomo se non sopraggiungono eventi processuali che rendono la questione priva di interesse.
  • Per le parti civili: la revoca "illimitata e incondizionata" della costituzione comporta l'impossibilità di riproporre la stessa pretesa nel processo e rende inefficaci le statuizioni civili già pronunciate.

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