Cassazione Penale, Sentenza n. 36585/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'8/4/2021 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bolzano il 27/11/2019 per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto un unico motivo con plurime censure: vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità; erronea applicazione delle circostanze aggravanti (numeri 7 e 11 dell'art. 61 c.p.) sostenendo che il danno non fosse ingente e che l'attività fosse prestata a titolo di cortesia senza rapporto fiduciario; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; errata applicazione della recidiva; ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena. Proceduralmente è rilevante la nomina tardiva del nuovo difensore (avv. Lupis) il giorno prima dell'udienza di giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto l'istanza di rinvio per sopravvenuta nomina difensiva, ritenendola tardiva e incapace di giustificare ulteriori attività difensive fuori termine. Sulla questione di merito ha ritenuto le doglianze generiche e reiterative rispetto all'appello e manifestamente infondate: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la responsabilità, evidenziando che il ricorrente aveva trattenuto metalli preziosi senza corrispondere il valore concordato; avevano correttamente dato rilievo al valore di 24.000 euro e al rapporto di collaborazione pluriennale con carattere fiduciario ai fini delle aggravanti; avevano motivato il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e l'applicazione della recidiva sulla base di precedenti condanne e del comportamento processuale. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto irrilevante una diversa rivalutazione dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita; applicata per ritenere che l'imputato abbia trattenuto metalli preziosi senza corrispondere il valore concordato.
art. 61 cod. pen. (nn. 7 e 11)
Rinvio alle circostanze aggravanti invoked: nella sentenza i numeri 7 e 11 sono stati ritenuti sussistenti in ragione dell'entità del danno (circa 24.000 euro) e del rapporto di collaborazione pluriennale/fiduciario tra le parti.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limita il controllo della Corte di Cassazione sul vizio di motivazione: la Corte verifica se i giudici di merito hanno esaminato gli elementi, fornito corretta interpretazione e risposto alle deduzioni delle parti, senza poter sostituire la propria valutazione dei fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso dipende da profili di colpa del ricorrente; applicata in funzione sanzionatoria per l'inammissibilità.
Giurisprudenza citata (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995 e altre pronunce)
Principi richiamati relativi ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei giudici di merito e sui requisiti per dedurre vizio di motivazione in Cassazione.
Massime di principio
- La nomina tardiva del difensore, specie se avvenuta immediatamente prima dell'udienza senza formale e tempestiva istanza di trattazione orale, non giustifica automaticamente il rinvio e può rendere improcedibili nuove attività difensive fuori termine.
- La Corte di Cassazione non può riconsiderare la valutazione di merito dei fatti e delle prove: il controllo è limitato alla verifica della sufficienza e della logicità della motivazione dei giudici di merito (art. 606 lett. e) c.p.p.).
- Le aggravanti possono essere applicate quando risulta adeguatamente motivato l'elevato valore del profitto/danno e l'esistenza di un rapporto fiduciario o di collaborazione che aggrava la responsabilità.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi da valutare a favore dell'imputato.
- La recidiva può essere applicata se fondata su precedenti condanne e giustificata da elementi quali il comportamento processuale e la prognosi negativa sulla recidiva.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente, il giudice di legittimità può condannare alle spese e irrogare somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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