Cassazione Penale, Sentenza n. 36582/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 01/02/2021 che confermava condanne pronunciate con rito abbreviato per reati tra cui detenzione e cessione di stupefacenti, rapina ed estorsione. Le censure principali dedotte riguardano: presunta carenza e ambiguità delle intercettazioni e dell'onere probatorio (mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti); travisamento delle prove e vizio di motivazione; omessa o errata qualificazione giuridica dei fatti; mancato riconoscimento di attenuanti (art. 62 n.4 e art. 62-bis c.p.) e delle generiche; errata quantificazione e accessori della pena (compreso aumento per continuazione e pene accessorie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di VOCALE Emanuele, BIANCHINI Giuseppe, CONVERTINI Sabino e CARACCIO Marco e li ha condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Il ricorso di MOTOLESE Giuseppe è stato accolto nei limiti indicati esclusivamente per correggere le pene accessorie: è stata eliminata l'interdizione legale e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici è stata sostituita con interdizione temporanea dai pubblici uffici per 5 anni; per il resto il ricorso di Motolese è stato ritenuto infondato o proposto con motivi non consentiti. La Corte ha richiamato principi interpretativi sulle intercettazioni, sul regime probatorio degli indizi e sulla determinazione delle pene accessorie nei reati continuati.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 81 comma secondo
Usato per configurare il concorso di persone e la continuazione fra reati; la Corte ha confermato l'applicabilità ma ha richiamato la giurisprudenza relativa al calcolo delle pene accessorie in caso di reato continuato
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Contestato per reati di detenzione/cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che intercettazioni e altri elementi potessero suffragare la responsabilità anche in assenza di sequestri diretti, purché adeguatamente motivate
Codice di Procedura Penale, art. 192
Richiamato in tema di valutazione delle prove e del criterio del libero convincimento: gli elementi, compresi quelli derivanti da intercettazioni, devono essere valutati con riferimento alla loro logicità e, se indiziari, devono possedere gravità, precisione e concordanza
Codice di Procedura Penale, art. 606 (lett. b, c, e)
art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto molte censure generiche, non specifiche o non consentite (sovrapposizione del giudizio di merito) e quindi inammissibili o infondate
Codice Penale, art. 628 (commi e aggravanti)
Riferito alla rapina e alle aggravanti (più persone riunite etc.): la Corte ha valutato la sussistenza delle aggravanti alla luce degli elementi probatori ritenuti congrui
Richiamato in relazione ad ulteriori profili di rapina/estorsione valutati dalla Corte di merito
Sollevata ipotesi di diversa qualificazione (es. obbligo di restituzione fra amici), ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di allegazioni concrete
Codice Penale, art. 62 n.4 e art. 62-bis
art. 62 n.4 c.p.; art. 62-bis c.p.
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento di attenuanti (danno di modesta entità, giovane età, condotta post delictum); la Corte ha richiamato il principio che per rapina/estorsione non basta il modesto valore economico e che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi, non la sola assenza di elementi negativi
Codice di Procedura Penale, art. 129 e art. 546
art. 129 c.p.p.; art. 546 c.p.p.
Richiamati nelle censure che chiedevano proscioglimento: la Corte ha ritenuto che non emergesse dall'istruttoria un 'ictu oculi' di innocenza e che le questioni fossero di merito
Indicazioni fornite sulla valutazione dei parametri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha considerato adeguata la motivazione della corte territoriale in ordine al rifiuto delle attenuanti
Codice di Procedura Penale, art. 591 e art. 530 comma 2
art. 591 c.p.p.; art. 530 comma 2 c.p.p.
Richiamati rispetto ai limiti di specificità dei motivi e all'onere di confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; motivi generici o non correlati alla motivazione sono inammissibili
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti: i motivi in cassazione che consistono nella mera richiesta di diversa valutazione delle stesse prove sono tipicamente inammissibili o infondati.
- Intercettazioni anche criptiche possono fondare condanne per stupefacenti se il loro contenuto, inserito nel contesto, risulta sintomatico di un'attività illecita e la motivazione del giudice è rigorosa.
- Le dichiarazioni e il riconoscimento di voci da parte degli ufficiali di PG costituiscono elemento probatorio rilevante; chi contesta deve proporre censure specifiche e concrete (es. perizia fonica) contestualmente in grado di incidere sul dato identificativo.
- Le attenuanti generiche non sono automatiche: è necessario offrire elementi di segno positivo; la modesta entità del profitto non esclude la gravità di reati plurioffensivi quali rapina o estorsione.
- In caso di reato continuato, per determinare le pene accessorie si deve fare riferimento alla pena prevista per il reato più grave prima dell'aumento per continuazione, con possibile rimodulazione delle accessorie.
- Motivi formulati in modo generico, aspecifico o non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
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