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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36580/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata identificazione dell'autore della truffa, mancata riferibilità delle utenze telefoniche utilizzate alla ricorrente, assenza di prova di chi materialmente prelevò il denaro dalle carte prepagate e mancato rinvenimento dello strumento di pagamento; (2) violazione di legge per l'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., sostenendo che i rapporti si svolsero anche tramite contatti telefonici e che non ricorrevano condizioni di particolare vulnerabilità della vittima tipiche delle truffe tramite piattaforme web.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico, aspecifico e di mero contenuto fattuale: i giudici di merito avevano fornito congrue e articolate motivazioni ritenendo integrato il reato di truffa (art. 640 c.p.), evidenziando che il profitto era confluito su una carta poste-pay intestata alla ricorrente e che per l'attivazione era stata esibita la sua carta d'identità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato l'applicabilità dell'aggravante della minorata difesa anche nelle truffe con forme di contatto a distanza, e ha rilevato che la censura introduceva profili fattuali nuovi non contestati nelle fasi di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di truffa sulla base della valutazione motivata dei fatti: il profitto è confluito su carta poste-pay a lei intestata e per l'attivazione era stata esibita la carta d'identità della ricorrente.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    L'aggravante della minorata difesa è stata ritenuta applicabile nelle truffe commesse a distanza (vendite online o contatti telematici), perché la distanza e l'anonimato favoriscono l'agente e rendono la vittima in condizioni di maggiore vulnerabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte ha ordinato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, applicando l'art. 616 c.p.p.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata solo in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte da parte del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito del ricorso qui deciso.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, sent. n. 17937 del 22/03/2017

    Richiamata per il principio che l'annuncio su un sito internet e la vendita a distanza possono integrare circostanze di luogo rilevanti ai fini dell'aggravante della minorata difesa; la Corte ha applicato lo stesso orientamento al caso di specie.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare i fatti in senso sostitutivo: censure puramente fattuali o una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili se non fondate su vizi di diritto o carenze logiche e motivazionali specifiche.
  • Quando il profitto della truffa transita su strumenti di pagamento intestati all'imputato e l'attivazione è avvenuta con documenti collegabili all'imputato, il giudice di merito può legittimamente inferire la responsabilità anche in assenza del rinvenimento materiale dello strumento di pagamento.
  • L'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa) può trovare applicazione nelle truffe realizzate a distanza tramite annunci e contatti on-line o telefonici, perché la distanza e l'anonimato amplificano la posizione di vantaggio dell'agente e la vulnerabilità della vittima.
  • Nuove argomentazioni e fatti non spiegati o non dedotti nelle fasi di merito non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione: il ricorso su tali basi sarà generalmente respinto per inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto bisogna valutare il profilo del rischio processuale prima di proporre ricorso privo di fondatezze giuridiche.

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