Cassazione Penale, Sentenza n. 36580/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata identificazione dell'autore della truffa, mancata riferibilità delle utenze telefoniche utilizzate alla ricorrente, assenza di prova di chi materialmente prelevò il denaro dalle carte prepagate e mancato rinvenimento dello strumento di pagamento; (2) violazione di legge per l'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., sostenendo che i rapporti si svolsero anche tramite contatti telefonici e che non ricorrevano condizioni di particolare vulnerabilità della vittima tipiche delle truffe tramite piattaforme web.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico, aspecifico e di mero contenuto fattuale: i giudici di merito avevano fornito congrue e articolate motivazioni ritenendo integrato il reato di truffa (art. 640 c.p.), evidenziando che il profitto era confluito su una carta poste-pay intestata alla ricorrente e che per l'attivazione era stata esibita la sua carta d'identità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato l'applicabilità dell'aggravante della minorata difesa anche nelle truffe con forme di contatto a distanza, e ha rilevato che la censura introduceva profili fattuali nuovi non contestati nelle fasi di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrato il reato di truffa sulla base della valutazione motivata dei fatti: il profitto è confluito su carta poste-pay a lei intestata e per l'attivazione era stata esibita la carta d'identità della ricorrente.
L'aggravante della minorata difesa è stata ritenuta applicabile nelle truffe commesse a distanza (vendite online o contatti telematici), perché la distanza e l'anonimato favoriscono l'agente e rendono la vittima in condizioni di maggiore vulnerabilità.
Per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte ha ordinato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, applicando l'art. 616 c.p.p.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata solo in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte da parte del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito del ricorso qui deciso.
Giurisprudenza: Sez. 6, sent. n. 17937 del 22/03/2017
Richiamata per il principio che l'annuncio su un sito internet e la vendita a distanza possono integrare circostanze di luogo rilevanti ai fini dell'aggravante della minorata difesa; la Corte ha applicato lo stesso orientamento al caso di specie.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare i fatti in senso sostitutivo: censure puramente fattuali o una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili se non fondate su vizi di diritto o carenze logiche e motivazionali specifiche.
- Quando il profitto della truffa transita su strumenti di pagamento intestati all'imputato e l'attivazione è avvenuta con documenti collegabili all'imputato, il giudice di merito può legittimamente inferire la responsabilità anche in assenza del rinvenimento materiale dello strumento di pagamento.
- L'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa) può trovare applicazione nelle truffe realizzate a distanza tramite annunci e contatti on-line o telefonici, perché la distanza e l'anonimato amplificano la posizione di vantaggio dell'agente e la vulnerabilità della vittima.
- Nuove argomentazioni e fatti non spiegati o non dedotti nelle fasi di merito non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione: il ricorso su tali basi sarà generalmente respinto per inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto bisogna valutare il profilo del rischio processuale prima di proporre ricorso privo di fondatezze giuridiche.
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