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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36583/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'assoluzione emessa dal Tribunale di Lecco ritenendo che il giudice avesse dato rilievo probatorio a una querela inserita nel fascicolo del dibattimento senza che fosse stata concordata l'acquisizione dalle parti ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p., e senza che ricorressero i presupposti per utilizzarne il contenuto ai fini probatori (art. 512 c.p.p.). Inoltre si contestava che il giudice, avendo escluso le prove richieste dalle parti come "manifestamente superflue", aveva emesso una pronunzia assolutoria anticipata sul merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in violazione dei divieti e delle garanzie processuali (artt. 129, 469, 190, 495 c.p.p. e art. 111 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha ammesso la legittimità dell'impugnazione da parte del Procuratore e ha annullato la sentenza del Tribunale di Lecco con rinvio alla Corte d'Appello di Milano. La Corte ha ritenuto errato l'utilizzo della querela come fonte di prova per la ricostruzione dei fatti in assenza delle condizioni previste (art. 512 c.p.p. e art. 493 c.p.p.) e ha censurato la valutazione apodittica della manifestata superfluità delle prove dedotte dalle parti, ordinando nuovo giudizio per la verifica della fondatezza nel merito dell'imputazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Consente pronunzia immediata di non doversi procedere o di proscioglimento in presenza di insussistenza del fatto, ma non può sostituirsi alla istruzione necessaria quando la verifica del merito richiede acquisizione e valutazione di prove non manifestamente inconcludenti; il proscioglimento non può essere usato in modo "anticipato" senza motivazione e adeguata istruzione.

  • art. 431 c.p.p.

    Norme sulle letture consentite e sull'utilizzabilità di atti/documenti nel dibattimento; la querela, inserita in fascicolo, è utilizzabile principalmente ai fini della procedibilità e non come prova della ricostruzione dei fatti salvo condizioni speciali previste dalla legge.

  • art. 493 comma 3 c.p.p.

    le parti possono concordare l' acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché della documentazione relativa alla attività di investigazione difensiva

    L'acquisizione nel fascicolo del dibattimento di atti (come la querela) richiede il consenso delle parti quando si vuole renderli utilizzabili anche ai fini probatori; l'assenza di tale consenso ne limita l'utilizzabilità.

  • art. 512 c.p.p.

    Apre alla possibilità di utilizzare il contenuto della querela come prova quando la testimonianza dell'autore della denuncia-querela risulti imprevedibilmente impossibile; fuori da tale ipotesi la lettura non può costituire base probatoria per la ricostruzione dei fatti.

  • art. 511 e art. 431 c.p.p. (letture consentite)

    Ribadiscono i limiti all'utilizzo di documenti e querela: la querela può essere letta per il solo accertamento della procedibilità, salvo i casi in cui la legge consente la utilizzazione probatoria.

  • art. 190 c.p.p.

    Stabilisce il principio di disponibilità della prova ma attribuisce al giudice la facoltà di escludere prove manifestamente superflue o irrilevanti; tale esclusione richiede motivazione adeguata e non valutazioni apodittiche.

  • art. 469 c.p.p.

    Disposizioni sul proscioglimento e sulle modalità di decisione: la Corte invoca il divieto di proscioglimento anticipato che non consente al giudice di chiudere il processo senza avere istruito la controversia quando la prova non è manifestamente inconcludente.

  • art. 500 c.p.p.

    Rilevante in riferimento alla natura della querela come atto della persona offesa e non come verbale testimoniale; quindi non va confusa con dichiarazioni rese in verbale che possono essere riutilizzate come prova secondo le regole sui testimoni.

  • art. 56, art. 640, art. 61 n.7 c.p.

    Norme sostanziali richiamate per il capo d'imputazione: art. 640 c.p. (truffa) e circostanze aggravanti eventualmente contestate (art. 61 n.7) e regole sulla continuazione (art. 56). Sono il riferimento del merito sostanziale che va nuovamente valutato in sede di rinvio.

  • art. 495 c.p.p.

    Disposizioni sulle prove e sul dibattimento: il diritto alla prova non può essere negato con esclusioni prive di adeguata e specifica motivazione, atteso il principio del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Garantisce il diritto ad un giusto processo e al contraddittorio; la sentenza richiama che la negazione ingiustificata della possibilità di prova può ledere questo diritto costituzionale.

Massime di principio

  • La querela inserita nel fascicolo del dibattimento è, di regola, utilizzabile solo ai fini della procedibilità e non può essere usata come fonte probatoria per la ricostruzione dei fatti, salvo il caso in cui la testimonianza dell'autore sia imprevedibilmente impossibile (art. 512 c.p.p.) o vi sia espressa concordanza delle parti per l'acquisizione ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p.
  • Il pubblico ministero può impugnare una decisione anche se, in udienza di merito, aveva chiesto l'assoluzione: l'interesse dell'ufficio alla impugnazione è autonomo e collegato a esigenze generali di giustizia.
  • Il giudice ha la facoltà di escludere prove manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190 c.p.p.), ma tale esclusione richiede motivazione specifica e non valutazioni generiche o apodittiche; in caso contrario il vizio è sindacabile in Cassazione.
  • La pronuncia immediata di non doversi procedere o di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) non può sostituire l'istruzione necessaria quando la decisione sul merito richiede l'acquisizione e la valutazione di prove non manifestamente inconcludenti: uso improprio può determinare annullamento e rinvio.
  • Se il giudice basa la decisione su prove o atti utilizzati illegittimamente (es. querela non utilizzabile come prova), la sentenza deve essere annullata e il giudizio rinviato per un'istruttoria corretta e per la verifica del merito.

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