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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35443/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 c.p.p. sull'impugnazione dell'ordinanza cautelare del GIP, aveva escluso la sussistenza di gravi indizi per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, ma aveva confermato gli indizi relativi al concorso nella detenzione di cocaina a fini di spaccio contestata ai capi 18 e 19. All'indagato si attribuiva di aver contribuito all'attività illecita saggiando la qualità dello stupefacente su richiesta del soggetto indicato come promotore e organizzatore; il Tribunale aveva inoltre sostituito la misura con gli arresti domiciliari, reputandola adeguata a fronteggiare il pericolo di recidivanza specifica. Con il primo motivo, il ricorrente deduceva violazione di legge, sostenendo che l'assaggio non avesse fornito alcun contributo concorsuale alla detenzione, autonomamente realizzata dagli altri, e integrasse al più mera connivenza. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge processuale e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: contestava come apparenti o contraddittori i riferimenti alla professionalità criminale, ai contatti con il vertice del sodalizio, all'estraneità agli affari del gruppo, ai precedenti penali e all'attualità del pericolo, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti, commessi nell'aprile 2024. Il ricorso per cassazione fu trasmesso via PEC il 18 maggio 2026 alle ore 11:05, anziché essere depositato telematicamente, senza allegare ragioni o documentazione attestante un malfunzionamento dei sistemi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato preliminarmente che le censure erano in larga parte dirette a sollecitare una diversa valutazione di fatto rispetto a quella compiuta dal Tribunale, senza indicare travisamenti o manifesta illogicità della motivazione. Ha poi ritenuto decisiva la violazione delle forme di deposito: dal 1° aprile 2026 le impugnazioni cautelari in questione dovevano essere depositate esclusivamente con modalità telematiche; il deposito non telematico, compreso quello via PEC, era consentito in caso di malfunzionamento certificato o accertato nelle forme previste dall'art. 175-bis c.p.p. e spettava al ricorrente documentare le ragioni dello scostamento dal modello legale. Poiché non era stata prodotta alcuna attestazione o documentazione del malfunzionamento, l'impugnazione era inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha escluso che tale disciplina comportasse una lesione del diritto di difesa o dell'accesso alla giustizia. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 3, c.p.p.

    L'ordinario ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, rispettando le modalità prescritte dall'art. 582 c.p.p.

  • art. 582, comma 1, c.p.p.

    L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - come modificato dall'ad, 33 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - dispone che «salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso provvedimento impugnato».

    Salvo eccezioni legislative, l'impugnazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis c.p.p.

  • art. 111-bis c.p.p.

    L'art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. - inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 6, comma 1, lett. c), d. Igs. 150/2022 - dispone che «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».

    Il deposito telematico è la modalità ordinaria ed esclusiva per gli atti processuali, incluse le impugnazioni, salvo le eccezioni previste dalla legge e dalla disciplina transitoria.

  • art. 87, commi 4 e 5, d.lgs. 150/2022

    Con riferimento alle norme che vengono in rilievo in questo giudizio, occorre evidenziare che l'art. 87, comma 4, d. Igs. n. 150/2022 dispone che continui a trovare applicazione la previgente formulazione dell'art. 311, comma 3 e dell'art. 582 cod. proc. pen. sino al quindicesimo giorno successivo all'emanazione del decreto ministeriale (o sino al diverso termine previsto da detto decreto ministeriale, chiamato a delineare il perimetro temporale della normativa transitoria).

    La disciplina transitoria differisce l'applicazione delle nuove modalità di deposito fino al termine previsto dalla legge o dal decreto ministeriale; la Corte ricostruisce tale regime insieme alla disciplina transitoria degli artt. 111-bis e 175-bis c.p.p.

  • art. 3, commi 1 e 3-ter, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    Alla luce di tali richiami normativi, ne discende che - a decorrere dal giorno 1 aprile 2026 - le impugnazioni previste dall'art. 311 cod. proc. pen. (che figura nel libro IV, titolo I, capo VI) debbono essere proposte con modalita esclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, comma 3, 582, comma 1, 111-bis cod. proc. pen.

    Nel regime temporale applicabile al caso, conclusa il 31 marzo 2026 la facoltà transitoria di deposito non telematico per i procedimenti indicati, dal 1° aprile 2026 le impugnazioni ex art. 311 c.p.p. devono essere presentate esclusivamente in via telematica.

  • art. 175-bis c.p.p.

    Dalla articolata disciplina dettata dall'art. 175-bis cod. proc. pen. è possibile trarre un'indicazione chiara: perché sia autorizzato il deposito non telematico degli atti per cui ciò è prescritto, deve essersi verificata un'ipotesi di malfunzionamento certificata o accertata nelle forme previste dai commi 1, 2 e 4 della disposizione in esame.

    Il deposito non telematico è ammesso, fuori dai periodi di deroga transitoria, solo se ricorre un malfunzionamento certificato o accertato e comunicato nelle forme previste dalla norma; la parte che invoca tale eccezione deve documentarne i presupposti.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione - fuori dai casi previsti dall'art. 175 -bis - determina infatti l'inammissibilità dell'impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore con l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anch'esso modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit.

    La violazione delle forme legali di deposito dell'impugnazione, quando non ricorrono le eccezioni per malfunzionamento, comporta l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Ne discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto la Corte ha inoltre disposto il versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 12 preleggi

    Il sistema sopra delineato - che persegue anche un interesse di rilievo pubblicistico, essendo volto alla modernizzazione del processo penale (uno degli obiettivi coltivati dal decreto legislativo n. 150/2022) - infatti: a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis".

    La Corte ritiene che la disciplina delle modalità telematiche e la sanzione per la loro inosservanza siano coerenti con l'interpretazione letterale della legge.

  • art. 6 CEDU

    Il sistema sopra delineato - che persegue anche un interesse di rilievo pubblicistico, essendo volto alla modernizzazione del processo penale (uno degli obiettivi coltivati dal decreto legislativo n. 150/2022) - infatti: a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis".

    La disciplina del deposito telematico, con la conseguente inammissibilità per l'inosservanza non giustificata delle forme prescritte, non contrasta con il diritto di accesso alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU.

  • art. 309 c.p.p.

    Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, provvedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

    La norma individua il procedimento di riesame nel cui ambito il Tribunale ha parzialmente riformato la misura cautelare; la Corte di cassazione non è però giunta a decidere nel merito delle relative censure.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    In particolare, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/90, contestato al capo 1), confermando viceversa la valutazione del primo giudice in relazione al concorso di Mellace nella detenzione a fini di spaccio di cocaina, oggetto di contestazione ai capi 18) e 19).

    La disposizione è richiamata per descrivere il reato associativo rispetto al quale il Tribunale del riesame aveva escluso la gravità indiziaria; la Corte non ha esaminato nel merito tale contestazione.

Massime di principio

  • Dal 1° aprile 2026, nel regime descritto dalla disciplina transitoria applicabile, il ricorso per cassazione cautelare ex art. 311 c.p.p. deve essere depositato esclusivamente con modalità telematiche, secondo il combinato disposto degli artt. 311, 582 e 111-bis c.p.p.
  • Il deposito non telematico di un'impugnazione è ammesso in caso di malfunzionamento dei sistemi solo quando il malfunzionamento sia certificato o accertato e comunicato secondo le forme previste dall'art. 175-bis c.p.p.; la parte che si discosta dalle modalità prescritte ha l'onere di documentare le ragioni che giustificano tale scelta.
  • Fuori dai casi di malfunzionamento previsti dall'art. 175-bis c.p.p., l'inosservanza delle modalità telematiche prescritte per il deposito dell'impugnazione ne determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La sanzione d'inammissibilità per il deposito irregolare non è, di per sé, incompatibile con il diritto di difesa o con il diritto di accesso alla giustizia, quando la disciplina risponde a una scelta legislativa non irragionevole e la parte può avvalersi delle eccezioni previste per i malfunzionamenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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