Cassazione Civile, Ordinanza n. 28116/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di materiale lapideo destinato al rivestimento di una fontana. L'acquirente sosteneva che la fornitura di "ardesia nera" fosse inadempiente perché il materiale, dopo la posa e l'uso, aveva manifestato scoloriture e fluorescenze biancastre, divenendo esteticamente non conforme alle aspettative e, secondo la prospettazione attorea, non idoneo all'uso convenuto. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e delle somme versate anche per posa in opera, ovvero in subordine la restituzione del corrispettivo e il risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello l'acquirente aveva censurato la valutazione secondo cui il materiale corrispondeva a quanto ordinato e la scoloritura costituiva una qualità intrinseca dell'ardesia, oltre a lamentare la mancata considerazione della consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione sono stati proposti due motivi: violazione degli artt. 1321, 1362, 1366, 1497 e 1453 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per non avere la Corte d'appello riconosciuto che la fornitura non rispettava la qualità pattuita (colore nero durevole nel tempo); e violazione degli artt. 61 e 115 c.p.c., per asserita ingiustificata disapplicazione delle risultanze peritali che avrebbero evidenziato l'inidoneità del materiale e la necessità di trattamenti diversi o di altro materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente accertato in fatto che la fornitura aveva ad oggetto semplicemente ardesia nera e che il materiale consegnato corrispondeva a quello ordinato; che la tendenza allo scolorimento era qualità propria del materiale e non vizio della cosa; che la persistenza indefinita del colore nero non era stata pattuita come qualità promessa; e che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non erano state ignorate, poiché confermavano che la perdita del colore dipendeva dal tipo di pietra scelta e, in parte, dalle modalità di posa, non imputabili alla fornitrice. La Corte ha inoltre applicato le conseguenze sanzionatorie processuali previste per la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condannando la ricorrente alle spese, a una somma in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nella doglianza per contestare la qualificazione e il contenuto dell'accordo di fornitura.
Invocato per sostenere una diversa interpretazione della volontà contrattuale delle parti.
Invocato come criterio ermeneutico di buona fede nell'interpretazione del contratto.
La Corte esclude che vi fosse mancanza di qualità promesse o essenziali, perché la persistenza del colore nero non era stata pattuita come qualità della cosa venduta.
Richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento, ma la Corte esclude il presupposto dell'inadempimento imputabile alla venditrice.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su informazioni non ricavabili dal mezzo di prova, non già quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio e alle sue risultanze.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro formale dei motivi di ricorso, limitati alla violazione e falsa applicazione di legge.
La definizione anticipata è richiamata; poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta, operano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Richiamato per le memorie illustrative depositate dalle parti.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella vendita di un bene, la mancanza di qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c. ricorre solo quando la qualità mancante sia stata effettivamente pattuita o sia oggettivamente essenziale alla natura del bene, non quando l'insoddisfazione dell'acquirente riguardi caratteristiche estrinseche o aspettative soggettive non formalizzate.
- Non è configurabile un vizio della cosa venduta quando il difetto lamentato dipende da una qualità intrinseca del materiale scelto dal compratore o da fattori estranei alla sfera del venditore, come la scelta del tipo di bene o le modalità di posa in opera non imputabili al fornitore.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio, se la censura mira solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti o attribuisca a una fonte probatoria un contenuto logicamente impossibile; non basta contestare la valutazione o il peso attribuito alle prove acquisite.
- Per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno occorre un inadempimento imputabile alla controparte; se il difetto lamentato deriva dalla scelta del bene o da fattori causali concorrenti non riferibili al venditore, la domanda va respinta.
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