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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14055/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016 emesso nei confronti di una ditta individuale, con recuperi a fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio aveva ritenuto inattendibili le scritture contabili a seguito di un controllo fiscale: la contribuente non aveva risposto compiutamente alla richiesta di chiarimenti, aveva prodotto solo parte della documentazione contabile e fiscale, e i controlli incrociati su alcuni clienti, unitamente all’assenza di rimanenze iniziali e finali nei dati dichiarati, avevano condotto a una ricostruzione induttiva dei ricavi. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello la contribuente aveva censurato solo la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, sostenendo che l’attività effettiva fosse di commercio di oro usato (compro-oro) e non di gioielleria in senso stretto, e che pertanto dovesse applicarsi una redditività molto più bassa, indicata in appello nel 1,5-2%. La CGT di secondo grado ha accolto parzialmente l’appello, ma anziché aderire alla percentuale dell’Ufficio (20,5%) o a quella proposta dalla parte, ha rideterminato autonomamente il ricarico nel 10% senza esplicitare il percorso logico e probatorio seguito. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse prima riconosciuto l’assenza di prova della diversa percentuale e poi, in modo apodittico, fissato d’ufficio una percentuale intermedia del 10% senza basi statistiche o fattuali; (2) violazione dell’art. 113 c.p.c., deducendo che nel processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, il giudice non può limitarsi a una riduzione equitativa dell’imponibile, dovendo invece procedere a una sostitutiva e motivata ricostruzione della pretesa nei limiti delle domande di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando una motivazione solo apparente della sentenza impugnata: la CGT di secondo grado aveva dapprima escluso la prova della percentuale alternativa dedotta dalla contribuente, per poi affermare in modo non sorretto da elementi concreti che fosse "ragionevole" applicare un ricarico del 10%, senza indicare alcun criterio verificabile (territorio, condizioni di mercato, fattori locali, dati comparativi). Tale uso del parametro della ragionevolezza è stato considerato evanescente e inidoneo a sostenere la determinazione induttiva del reddito. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la motivazione della sentenza è nulla quando il giudice affermi, da un lato, l’assenza di prova di un certo dato e, dall’altro, determini comunque quel dato in modo apodittico senza indicare criteri controllabili o basi fattuali verificabili.
  • La 'ragionevolezza' non può da sola sorreggere una ricostruzione induttiva del reddito d’impresa se non è ancorata a elementi oggettivi, comparativi o comunque esplicitati in sentenza.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o incomprensibile.
  • Nel processo tributario di merito, la decisione non può risolversi in una mera riduzione equitativa del quantum accertato: il giudice deve procedere a una valutazione sostitutiva e motivata della pretesa fiscale, nei limiti delle domande di parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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