Cassazione Civile, Ordinanza n. 14055/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016 emesso nei confronti di una ditta individuale, con recuperi a fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio aveva ritenuto inattendibili le scritture contabili a seguito di un controllo fiscale: la contribuente non aveva risposto compiutamente alla richiesta di chiarimenti, aveva prodotto solo parte della documentazione contabile e fiscale, e i controlli incrociati su alcuni clienti, unitamente all’assenza di rimanenze iniziali e finali nei dati dichiarati, avevano condotto a una ricostruzione induttiva dei ricavi. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello la contribuente aveva censurato solo la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, sostenendo che l’attività effettiva fosse di commercio di oro usato (compro-oro) e non di gioielleria in senso stretto, e che pertanto dovesse applicarsi una redditività molto più bassa, indicata in appello nel 1,5-2%. La CGT di secondo grado ha accolto parzialmente l’appello, ma anziché aderire alla percentuale dell’Ufficio (20,5%) o a quella proposta dalla parte, ha rideterminato autonomamente il ricarico nel 10% senza esplicitare il percorso logico e probatorio seguito. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse prima riconosciuto l’assenza di prova della diversa percentuale e poi, in modo apodittico, fissato d’ufficio una percentuale intermedia del 10% senza basi statistiche o fattuali; (2) violazione dell’art. 113 c.p.c., deducendo che nel processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, il giudice non può limitarsi a una riduzione equitativa dell’imponibile, dovendo invece procedere a una sostitutiva e motivata ricostruzione della pretesa nei limiti delle domande di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando una motivazione solo apparente della sentenza impugnata: la CGT di secondo grado aveva dapprima escluso la prova della percentuale alternativa dedotta dalla contribuente, per poi affermare in modo non sorretto da elementi concreti che fosse "ragionevole" applicare un ricarico del 10%, senza indicare alcun criterio verificabile (territorio, condizioni di mercato, fattori locali, dati comparativi). Tale uso del parametro della ragionevolezza è stato considerato evanescente e inidoneo a sostenere la determinazione induttiva del reddito. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come base del potere dell’Ufficio di procedere a rideterminazione induttiva del reddito d’impresa in presenza di scritture contabili inattendibili.
art. 41-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata nell’atto impositivo per l’accertamento nei confronti della contribuente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta in cassazione per motivazione apparente.
Richiamato quale norma sulla necessaria motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito presentasse un’anomalia motivazionale rilevante in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma sul vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere che il giudice tributario, nel giudizio di impugnazione-merito, deve decidere secondo diritto e non può limitarsi a una riduzione equitativa della pretesa.
Citato solo in relazione al deposito della memoria della contribuente nel giudizio di legittimità.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato per affermare che, dopo le riforme del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale'.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la motivazione della sentenza è nulla quando il giudice affermi, da un lato, l’assenza di prova di un certo dato e, dall’altro, determini comunque quel dato in modo apodittico senza indicare criteri controllabili o basi fattuali verificabili.
- La 'ragionevolezza' non può da sola sorreggere una ricostruzione induttiva del reddito d’impresa se non è ancorata a elementi oggettivi, comparativi o comunque esplicitati in sentenza.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o incomprensibile.
- Nel processo tributario di merito, la decisione non può risolversi in una mera riduzione equitativa del quantum accertato: il giudice deve procedere a una valutazione sostitutiva e motivata della pretesa fiscale, nei limiti delle domande di parte.
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