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Ordinanza

Ordinanza n. 1022/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, nomato Ordinanza n. 4/25, della Commissione Disciplinare della Corte di Appello di Napoli datato 12.11.2025 con riserva di giorni 30 per il deposito della motivazione depositata in data 9.12.2025, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni per mesi 6, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e ss. D.Lgs. 271/1989 e delle norme del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010).

Giustizia amministrativa202601250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza della Commissione Disciplinare della Corte di Appello di Napoli recante la sospensione dalle funzioni per sei mesi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare sanzionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento disciplinare con cui gli è stata irrogata la sospensione dalle funzioni per sei mesi ai sensi del d.lgs. 271/1989 e del Codice dell'ordinamento militare. Tra le doglianze esaminate in sede cautelare vi era la violazione del principio del ne bis in idem, ritenuta non adeguatamente fondata perché i fatti posti a base della precedente sospensione dall'impiego disposta dal Ministero della Difesa apparivano diversi da quelli considerati nel provvedimento disciplinare impugnato. Il ricorrente contestava inoltre l'esistenza, la concreta portata e la violazione di un ordine asseritamente impartito dai superiori, volto a impedirgli di interlocuire con il pubblico ministero, interlocuzione che rientrava fisiologicamente nelle sue mansioni. L'Amministrazione non ha adeguatamente comprovato l'esistenza e l'estensione di tale ordine; la documentazione prodotta dal ricorrente, inclusa la trascrizione di una chat con il superiore gerarchico, non sembrava evidenziare una volontà espressa e manifesta di vietare tale interlocuzione. Da ciò il ricorrente deduceva anche l'incongruità e la sproporzione della sanzione.

La decisione

Il TAR, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare e anche sulla base dell'incombente istruttorio precedentemente disposto, ha respinto in questa fase la doglianza relativa al ne bis in idem, rilevando la diversità dei fatti posti a fondamento della precedente sospensione dall'impiego e della sanzione impugnata. Ha invece ritenuto non adeguatamente comprovata dall'Amministrazione l'esistenza e la latitudine dell'ordine asseritamente violato e ha valorizzato la documentazione del ricorrente, dalla quale non emergeva una volontà espressa dei superiori di vietare l'interlocuzione con il pubblico ministero. L'indebolimento della base fattuale della contestazione ha fatto apparire non più congrua e proporzionata la sanzione di sei mesi di sospensione. Per tali ragioni ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento disciplinare, fissando l'udienza pubblica di merito al 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

  • artt. 16 e ss. d.lgs. 271/1989

    Richiamati quale base normativa della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente.

  • d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Richiamato quale ulteriore fonte delle norme applicate per l'irrogazione della sanzione disciplinare.

  • principio del ne bis in idem

    La doglianza è stata ritenuta non fondata in sede cautelare perché mancava l'identità del fatto tra la precedente sospensione dall'impiego e la sanzione disciplinare impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la violazione del ne bis in idem richiede la verifica dell'identità del fatto posto a fondamento delle diverse misure sanzionatorie; la mera pluralità di provvedimenti riferiti al medesimo destinatario non è sufficiente quando risultino diversi i fatti contestati.
  • Quando la legittimità di una sanzione disciplinare dipende dalla violazione di un ordine di servizio, l'Amministrazione deve comprovare l'esistenza, il contenuto e la concreta portata dell'ordine; l'insufficiente prova dell'ordine può compromettere la base fattuale della contestazione.
  • Se uno dei fatti contestati risulta, già in sede cautelare, non adeguatamente comprovato, la sanzione disciplinare può apparire incongrua e sproporzionata rispetto alla residua contestazione, giustificando la sospensione della sua efficacia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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