Cassazione Civile, Ordinanza n. 30492/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Bari perché l’appello della controparte non poteva essere proposto in quanto notificato tardivamente. Conseguentemente è rimasta ferma la decisione di primo grado. La società controricorrente è stata condannata a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di appello e di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a precetto: la parte che poi risulta ricorrente in cassazione aveva agito davanti al Tribunale contro un precetto notificatole per il pagamento di spese di lite liquidate in due precedenti sentenze. Sosteneva di avere già corrisposto quanto dovuto e che, a fronte del rifiuto della controparte di ricevere il pagamento, aveva effettuato offerta reale depositando una somma presso un istituto bancario; chiedeva quindi la convalida dell’offerta reale, la declaratoria di nullità del precetto e la condanna della controparte al risarcimento ex art. 96, comma 2, c.p.c. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo non congrua l’offerta reale perché non comprendeva interamente diritti e spese maturati successivamente alle sentenze poste a base del precetto. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: il primo denunciava nullità della sentenza d’appello per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, asseritamente tardivo; il secondo deduceva violazione degli artt. 1208, 1362 e 1363 c.c. e omesso esame di fatti decisivi sul giudizio di congruità dell’offerta reale. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la notificazione dell’atto di appello era stata inizialmente indirizzata al difensore domiciliatario sbagliato, per errore imputabile al notificante, e la successiva rinnovazione era avvenuta oltre il termine breve di impugnazione; pertanto l’appello era inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 96, comma 2, c.p.c.
Richiamato solo come base della domanda risarcitoria proposta nell’opposizione, non come norma oggetto della decisione di legittimità.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro dedotto per denunciare la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sulla tardività dell’appello.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali sull’offerta reale.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È il parametro dedotto per l’omesso esame di fatti decisivi in tema di offerta reale.
art. 325 c.p.c.
termine "breve" di 30 giorni
Il termine breve per proporre appello decorre dalla notificazione della sentenza di primo grado.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 1208 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione di non congruità dell’offerta reale.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l’interpretazione della vicenda dell’offerta reale.
art. 1363 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l’interpretazione della vicenda dell’offerta reale.
art. 17 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
Richiamato per individuare il domicilio professionale del procuratore ai fini della notificazione.
art. 68 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
Richiamato per individuare la sede dell’ufficio del procuratore ai fini della notificazione.
art. 164 c.p.c.
Richiamato come strumento per la rinnovazione dell’impugnazione quando la notifica tardiva possa comportare nullità per mancato rispetto dei termini di comparizione.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, la notificazione dell’atto deve essere eseguita nel domicilio eletto del procuratore oppure, se rilevante, nel suo domicilio effettivo; il notificante ha l’onere di verificare correttamente i dati del difensore presso l’albo professionale.
- Se la prima notificazione dell’impugnazione è viziata da un errore imputabile al notificante, la successiva rinnovazione non salva la tempestività quando intervenga dopo la scadenza del termine breve per impugnare.
- Qualora l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al richiedente, la prosecuzione del procedimento notificatorio oltre il termine richiede una specifica riattivazione nei modi indicati dalla giurisprudenza, con istanza al giudice ad quem e relativa attestazione dell’omissione.
- L’errore nella notificazione dell’impugnazione non può essere neutralizzato facendo retroagire gli effetti della rinnovazione alla data della prima attivazione del procedimento notificatorio, se l’errore è imputabile al notificante.
- Quando l’appello è inammissibile per tardività della notificazione, la cassazione avviene senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito dopo la sentenza di primo grado.
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