Cassazione Penale, Ordinanza n. 08996/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, condannata in secondo grado per spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito di un giudizio abbreviato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione. In particolare ha censurato la mancata esclusione della recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p., la mancata applicazione del minimo edittale della pena e la mancata concessione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità. La Corte ha ritenuto che tali doglianze investissero il trattamento sanzionatorio e non fossero consentite in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta sufficiente e non illogica, con specifico esame delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il giudizio della Corte d'appello sul trattamento sanzionatorio, ritenendo motivata in modo adeguato la valutazione della recidiva, l'esclusione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità e la determinazione della pena. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla condanna per spaccio contestata all'imputata
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice riferita alla condotta di detenzione/cessione di stupefacente ai fini di spaccio di lieve entità
art. 99, quarto comma, c.p.
richiamato come recidiva oggetto di censura, la cui mancata esclusione è stata ritenuta congruamente motivata in appello
art. 62, n. 4 c.p.
attenuante del lucro di speciale tenuità, esclusa in ragione della quantità di stupefacente disponibile e della capacità di soddisfare numerosi consumatori
art. 616 c.p.p.
implicito fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino solo a riesaminare il trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo logico e sufficiente delle ragioni della decisione.
- La valutazione sulla recidiva può essere sorretta da elementi quali la pervicacia dell'azione delittuosa, l'indifferenza rispetto a precedenti condanne e il rapido ritorno alla condotta criminosa dopo un controllo di polizia.
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità può essere legittimamente esclusa quando la disponibilità di sostanza stupefacente sia quantitativamente rilevante e idonea a soddisfare le esigenze di molti consumatori.
- Ai fini della determinazione della pena, la presenza di una organizzazione dell'attività illecita, anche realizzata in concorso con un soggetto con funzione di vedetta, può essere valorizzata come indice di maggiore gravità del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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