Cassazione Penale, Ordinanza n. 08944/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nel trattamento sanzionatorio. Dalla decisione impugnata risultava però che l'imputato, nell'accordo con il Procuratore generale sul trattamento sanzionatorio, aveva espressamente rinunciato ai motivi di appello diversi da quello inerente alla pena. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che le doglianze proposte investissero questioni non deducibili in sede di legittimità contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, perché riferite alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e a motivi già rinunciati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale sulla congruità della pena concordata, osservando che, quando la sentenza è emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le doglianze che attengono alla formazione del consenso al concordato, al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all'accordo e ai motivi di appello rinunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto di ricorso; il testo non specifica il comma o la condotta concreta, ma indica il reato-stessa contestazione.
art. 599-bis c.p.p.
regola il concordato in appello; la Corte ribadisce che la sentenza resa ai sensi di tale disposizione è impugnabile con limiti, non potendosi devolvere questioni già coperte da rinuncia o inerenti alla formazione del consenso al concordato.
art. 129 c.p.p.
la Corte richiama l'inammissibilità delle doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento quando si impugnano sentenze ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
base implicita della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la volontà della parte di aderire all'accordo, il consenso del Procuratore generale o l'eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto del concordato, salvo i limiti strettamente consentiti dalla legge.
- Le censure che investono motivi di appello espressamente rinunciati in sede di concordato sono inammissibili in cassazione, perché l'accordo processuale preclude la successiva devoluzione di tali questioni.
- In presenza di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., non sono proponibili in cassazione doglianze fondate sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando esse si saldano a motivi già rinunciati o comunque non devolvibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08938/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08939/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08940/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08942/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08943/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08945/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →