Cassazione Penale, Ordinanza n. 08942/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catania resa a seguito di concordato in appello, in un procedimento per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, il ricorso deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., dell'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p. e della disciplina di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. Dal testo emerge però che, nell'udienza del 24/05/2024, l'imputato aveva concordato con il Procuratore generale il trattamento sanzionatorio ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p., previa riqualificazione dei fatti nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e aveva rinunciato agli altri motivi di appello. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che le doglianze fossero comunque incompatibili con la definizione concordata e che non potessero rimettere in discussione motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili censure relative alla formazione del consenso al concordato, al consenso del Procuratore generale, al contenuto della pronuncia rispetto all'accordo, né doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice in materia di stupefacenti; la sentenza impugnata aveva riqualificato i fatti nel comma 5 e il ricorso censurava la mancata applicazione di istituti più favorevoli.
invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché riferita a motivi rinunciati e alla definizione concordata in appello.
invocato come attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte non ne ha esaminato il merito poiché la doglianza era incompatibile con il concordato e con la rinuncia agli altri motivi.
art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato dal ricorrente nel tentativo di ottenere una diversa qualificazione/attenuazione del fatto, ma senza esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
disciplina del concordato in appello; la Corte richiama il principio per cui la sentenza resa ai sensi di tale norma non può essere impugnata con motivi che contestino la volontà di aderire al concordato o che ripropongano questioni rinunciate.
richiamato insieme all'art. 599-bis c.p.p. quale base procedurale del concordato in appello che ha preceduto la decisione impugnata.
richiamato per escludere che possano essere dedotte in cassazione, contro sentenza da concordato, doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento di immediata evidenza.
norma implicita di riferimento per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello quando le censure investono la formazione del consenso della parte, il consenso del Procuratore generale o il contenuto della decisione in rapporto all'accordo raggiunto.
- La parte che abbia aderito al concordato in appello e abbia rinunciato agli altri motivi di impugnazione non può poi riproporre in cassazione doglianze riferite ai motivi rinunciati.
- Contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non è proponibile in cassazione una censura fondata sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti compatibili con la struttura della definizione concordata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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