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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08938/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, in qualità di legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per un reato tributario continuato. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta/emissione di fatture per operazioni inesistenti sul rilievo che l'ente indicato come emittente delle fatture sarebbe stato sostanzialmente identico a quello ritenuto reale prestatore, e quindi mancherebbe l'elemento della falsità soggettiva. Sosteneva, in sostanza, che la documentazione fiscale non potesse ritenersi fittizia per diversità solo apparente tra i soggetti coinvolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di questioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d'appello e che la motivazione di merito fosse coerente con il principio di diritto secondo cui il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando l'operazione è realmente eseguita ma non corrisponde il soggetto giuridico indicato come prestatore. Ha valorizzato, inoltre, le specifiche risultanze richiamate dalla sentenza impugnata, tra cui la diversità di denominazione, tipologia e partita IVA tra gli enti e un riscontro fotografico relativo allo sponsor sulle maglie, reputando inammissibile la richiesta difensiva di una diversa lettura del materiale probatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    La norma è richiamata come base della contestazione di reato tributario continuato; la Corte ribadisce che l'emissione/dichiarazione fraudolenta mediante documenti relativi a operazioni inesistenti può configurarsi anche in presenza di falsità solo soggettiva.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    È la disposizione incriminatrice indicata nel capo di imputazione; la decisione la applica al caso di fatturazione soggettivamente falsa.

  • Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi

    in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione

    Il precedente viene recepito come principio dirimente: la falsità può essere solo soggettiva e il reato resta configurabile anche se la prestazione è reale, purché vi sia divergenza tra prestatore indicato e prestatore effettivo.

Massime di principio

  • Nel reato tributario relativo a fatture o documenti per operazioni inesistenti, la falsità non richiede necessariamente l'inesistenza oggettiva dell'operazione: è sufficiente anche la falsità soggettiva, quando la prestazione sia stata eseguita ma il soggetto indicato nel documento non corrisponda a quello che l'ha effettivamente resa.
  • Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che sia già individuato con certezza il soggetto materiale che abbia eseguito la prestazione né che sia accertata una concreta evasione d'imposta, essendo sufficiente la potenzialità del meccanismo fraudolento a consentire l'evasione.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di merito già valutate e disattese con motivazione congrua, quando esse mirano solo a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione impugnata è logicamente coerente e supportata da elementi probatori specifici.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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