Cassazione Penale, Ordinanza n. 08938/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, in qualità di legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per un reato tributario continuato. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta/emissione di fatture per operazioni inesistenti sul rilievo che l'ente indicato come emittente delle fatture sarebbe stato sostanzialmente identico a quello ritenuto reale prestatore, e quindi mancherebbe l'elemento della falsità soggettiva. Sosteneva, in sostanza, che la documentazione fiscale non potesse ritenersi fittizia per diversità solo apparente tra i soggetti coinvolti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di questioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d'appello e che la motivazione di merito fosse coerente con il principio di diritto secondo cui il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando l'operazione è realmente eseguita ma non corrisponde il soggetto giuridico indicato come prestatore. Ha valorizzato, inoltre, le specifiche risultanze richiamate dalla sentenza impugnata, tra cui la diversità di denominazione, tipologia e partita IVA tra gli enti e un riscontro fotografico relativo allo sponsor sulle maglie, reputando inammissibile la richiesta difensiva di una diversa lettura del materiale probatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base della contestazione di reato tributario continuato; la Corte ribadisce che l'emissione/dichiarazione fraudolenta mediante documenti relativi a operazioni inesistenti può configurarsi anche in presenza di falsità solo soggettiva.
È la disposizione incriminatrice indicata nel capo di imputazione; la decisione la applica al caso di fatturazione soggettivamente falsa.
Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi
in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione
Il precedente viene recepito come principio dirimente: la falsità può essere solo soggettiva e il reato resta configurabile anche se la prestazione è reale, purché vi sia divergenza tra prestatore indicato e prestatore effettivo.
Massime di principio
- Nel reato tributario relativo a fatture o documenti per operazioni inesistenti, la falsità non richiede necessariamente l'inesistenza oggettiva dell'operazione: è sufficiente anche la falsità soggettiva, quando la prestazione sia stata eseguita ma il soggetto indicato nel documento non corrisponda a quello che l'ha effettivamente resa.
- Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che sia già individuato con certezza il soggetto materiale che abbia eseguito la prestazione né che sia accertata una concreta evasione d'imposta, essendo sufficiente la potenzialità del meccanismo fraudolento a consentire l'evasione.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di merito già valutate e disattese con motivazione congrua, quando esse mirano solo a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione impugnata è logicamente coerente e supportata da elementi probatori specifici.
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