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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08943/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 5 aprile 2024, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Ravenna. La vicenda riguardava un reato continuato di illecito acquisto e rivendita a terzi di diversi chilogrammi di eroina, ritenuto in continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati. Nel ricorso sono stati dedotti: a) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si fosse fondata sulla sola confessione dell'imputato; b) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e comunque manifestamente infondato, osservando che la sentenza di merito non si era basata unicamente sulle dichiarazioni confessorie, ma anche su plurimi riscontri esterni (contenuti dei cellulari dell'imputato e di altri soggetti, veicoli utilizzati, frequentazioni e altri elementi). Quanto alla doglianza sulla pena, la difesa non si era confrontata con l'art. 81, comma 4, c.p., richiamato dalla Corte per il riconoscimento della recidiva qualificata e per l'aumento minimo a titolo di continuazione applicato dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    In caso di riconoscimento della recidiva qualificata, impone un aumento minimo a titolo di continuazione nella misura quantificata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La censura che lamenta una condanna fondata sulla sola confessione è infondata quando la decisione di merito valorizzi anche plurimi elementi di riscontro esterni, specificamente indicati e non meramente evocati in modo generico.
  • Il motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la disciplina applicabile al caso concreto; se la difesa omette di considerare la norma che impone un aumento minimo per la continuazione in presenza di recidiva qualificata, la doglianza può essere dichiarata manifestamente infondata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano generici e non si misurino con la motivazione della sentenza impugnata e con le norme poste a base della decisione di merito.
  • Ai fini della valutazione della prova, la confessione dell'imputato non è di per sé vizio di motivazione se è corroborata da riscontri oggettivi o indiziari ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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