Cassazione Penale, Ordinanza n. 08940/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, quale legale rappresentante di una società in forma di s.a.s., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna in primo grado per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in continuazione. I motivi dedotti riguardavano: violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta configurabilità del delitto, sostenendosi l'assenza di prova circa la fittizietà delle società emittenti e delle prestazioni fatturate; la mancata consapevolezza dell'imputato circa la falsità delle fatture; la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che le censure fossero in parte reiterative rispetto a quelle già esaminate e disattese in appello, in parte generiche o manifestamente infondate, e che la questione della consapevolezza della falsità non risultasse specificamente devoluta in appello. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato diffusamente sulla fittizietà delle società emittenti e sull'inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture, mentre la difesa aveva opposto deduzioni generiche o non decisive. La censura sulla mancata consapevolezza dell'imputato è stata ritenuta non specificamente dedotta in appello e comunque non adeguatamente argomentata. Anche la doglianza sulle attenuanti generiche è stata giudicata generica, a fronte di una motivazione di merito che aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi, l'insufficienza della mera incensuratezza e la mancanza di ravvedimento. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; nel caso, la Corte ne ha confermato la configurabilità sulla base della fittizietà delle società emittenti e dell'inesistenza delle operazioni fatturate.
Richiamato quale base normativa del reato continuato contestato all'imputato, in qualità di legale rappresentante della società.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili le censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza una specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la prova della fittizietà delle società emittenti e dell'inesistenza delle prestazioni fatturate può essere desunta da un quadro fattuale convergente e dagli accertamenti svolti sulle effettive attività e sedi dei soggetti emittenti.
- La deduzione difensiva sulla mancata consapevolezza della falsità delle fatture deve essere specificamente prospettata nei gradi di merito e sorretta da allegazioni concrete; in cassazione non può essere introdotta come questione nuova e comunque deve confrontarsi con la motivazione che valorizza la natura fittizia delle operazioni.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto dal giudice di merito quando siano esplicitati elementi negativi o l'assenza di dati positivamente valutabili; la mera incensuratezza e richiami generici alle dichiarazioni dell'imputato non impongono una diversa decisione.
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