Cassazione Penale, Ordinanza n. 08939/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato continuato di illecita detenzione di eroina e cocaina, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la decisione del Tribunale di Napoli, riconoscendo l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I motivi dedotti erano due: da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato espletamento del narcotest; dall'altro, mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. per il conseguimento di un lucro di speciale tenuità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la questione del narcotest non era stata devoluta in appello, con conseguente preclusione della sua esame in sede di legittimità; quanto alla seconda doglianza, ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale conforme al principio secondo cui l'attenuante è applicabile nel delitto continuato di cessione di stupefacenti solo se la condotta complessiva evidenzi una finalità di lucro marginale e ogni episodio presenti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. La valorizzazione della disponibilità di altre dosi destinate allo spaccio, della somma di 150 euro e del luogo di accertamento, indicato come zona di spaccio, è stata giudicata immune da illogicità o contraddittorietà rilevabili in cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto preclusa la censura sul narcotest perché non proposta in appello; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza relativa all'art. 62 n. 4 c.p., poiché la valutazione della Corte d'Appello era coerente con la giurisprudenza di legittimità e sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato come ipotesi lieve del reato in materia di stupefacenti, già riconosciuta nei gradi di merito
l'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità è applicabile al delitto continuato di cessione di stupefacenti solo se la condotta complessiva denota una finalità di lucro marginale e ciascun episodio comporta un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità
norma incriminatrice di riferimento per la detenzione illecita di eroina e cocaina contestata in forma continuata
non citato espressamente nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate censure che non risultino specificamente devolute al giudice di appello, poiché esse sono precluse e non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. nei reati di cessione di stupefacenti può operare solo quando la condotta nel suo complesso esprima una finalità di lucro marginale e ogni singolo episodio presenti un'offesa di speciale tenuità.
- La valutazione circa la sussistenza o meno dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. è sorretta da apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La disponibilità di ulteriori quantitativi di stupefacente, la presenza di denaro compatibile con l'attività di spaccio e il contesto territoriale di accertamento possono essere elementi valorizzati ai fini dell'esclusione del lucro di speciale tenuità.
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