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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02406/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società privata impugnava una cartella esattoriale emessa per il pagamento di circa 170.000 euro a titolo di indennità di occupazione di un'area rivierasca del lago di Garda, che l'ente impositore assumeva demaniale. La società proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., ex art. 617 c.p.c. e opposizione ex L. 689/1981, deducendo in sintesi: mancanza del titolo esecutivo; insussistenza della natura demaniale dell'area; erroneità dell'accertamento compiuto dai giudici di merito sulla base di una c.t.u.; illegittimità della legittimazione del Comune a pretendere il pagamento; vizi di motivazione e ultrapetizione nella quantificazione dell'indennità. I motivi del ricorso per cassazione erano cinque: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e difetto di interesse sull'asserita questione nuova relativa alla legittimazione passiva; 2) violazione delle norme regionali e statali sulla competenza comunale in materia di concessioni e polizia idraulica; 3) censura di merito sull'apprezzamento della prova tecnica; 4) violazione dell'onere della prova e degli artt. 115 e 116 c.p.c., con contestazione del valore attribuito alla c.t.u. e del ragionamento presuntivo sulla demanialità; 5) violazione delle norme processuali in tema di motivazione e ultrapetizione nella liquidazione dell'indennità, per asserita discordanza tra annualità richieste e annualità liquidate e per pretesa oscurità del criterio di calcolo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi, il terzo e parte del quarto e quinto motivo; ha riconosciuto che la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato l'onere della prova in capo alla società sulla natura privata dell'area, ma ha qualificato tale errore come non decisivo perché la decisione di merito era comunque fondata su un accertamento positivo della demanialità basato su c.t.u. e su un ragionamento presuntivo. Ha inoltre ritenuto corretta la legittimazione del Comune a riscuotere l'indennità in virtù delle norme regionali richiamate e ha reputato sufficiente e comprensibile la motivazione sulla quantificazione dell'indennizzo, eseguita in modo proporzionale sulla base della consulenza tecnica. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore del Comune e, in solido, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'assenza di interesse ad impugnare determina inammissibilità della censura quando la parte è risultata già vittoriosa sul punto contestato

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non espone in modo chiaro l'interesse e la ricaduta concreta della censura

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione comporta che il creditore debba provare l'esistenza del titolo e dei presupposti del credito

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato quale mezzo di opposizione proposto contro la cartella esattoriale

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    l'opposizione a sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa

  • art. 61 L.R. Veneto 33/2002

    conferisce ai comuni rivieraschi del lago di Garda funzioni amministrative relative a concessioni e polizia idraulica, legittimando la riscossione dell'indennità per occupazione abusiva

  • art. 85 L.R. Veneto 11/2001

    ritenuto inconferente nel caso concreto perché riferito alla Provincia di Belluno

  • art. 96 r.d. 25 luglio 1904, n. 523

    il rinvio della legge regionale a tale disposizione è valorizzato per fondare il potere comunale di tutela e gestione delle aree demaniali lacuali

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato quando il giudice non fonda la decisione su prove inesistenti; il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie non è sindacabile come travisamento se si risolve in valutazione di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nella censura di errata valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che agisce per il pagamento dell'indennità

  • art. 2727 c.c.

    il giudice di merito può fondare l'accertamento su un ragionamento presuntivo, non censurabile in cassazione se logicamente svolto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nella censura di ultrapetizione e di scostamento tra domanda e pronuncia

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla motivazione della sentenza d'appello

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nella censura di motivazione apparente o incomprensibile

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    posto a base della condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

  • Corte cost. n. 286/2004

    citata per affermare la possibilità di distinguere tra proprietà del bene pubblico e potere di disciplinarne l'uso

  • Sez. U, sent. n. 20930/2009

    richiamata sul principio dell'onere della prova nell'opposizione a sanzione amministrativa

  • Sez. U, ord. n. 32000/2022

    richiamata per affermare che la motivazione per relationem alla c.t.u. è sufficiente se gli elementi essenziali della ratio decidendi sono esposti

Massime di principio

  • In opposizione a cartella esattoriale o a pretesa esecutiva fondata su un credito dell'ente, il creditore deve provare i presupposti costitutivi del credito; non può essere addossato al debitore l'onere di dimostrare la natura privata del bene o l'inesistenza del presupposto demaniale.
  • La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non indica con precisione quale utilità processuale concreta la parte intenda ricavare dalla dedotta omessa o erronea qualificazione della domanda.
  • Il giudizio di legittimità non consente di sindacare il mero dissenso rispetto all'apprezzamento delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d'ufficio, salvo che si alleghi un vero travisamento del contenuto oggettivo della prova.
  • La motivazione che recepisce una consulenza tecnica è sufficiente quando consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, anche se la liquidazione del danno o dell'indennità avviene mediante calcolo proporzionale o rinvio alla consulenza.
  • La demanialità o meno di un'area può essere accertata incidenter tantum nel giudizio sull'impugnazione di una pretesa di pagamento, senza che ciò trasformi necessariamente l'oggetto del processo in una controversia di proprietà in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveAccertamentoProprietà
RamiProcesso civileObbligazioniDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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