Cassazione Civile, Ordinanza n. 30317/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento proposta da un architetto per il compenso relativo a prestazioni professionali rese nell'ambito di un incarico concernente la progettazione di unità immobiliari. La committente ha contestato l'esistenza di un incarico di progettazione piena, sostenendo che vi fosse solo un accordo limitato a bozze o schizzi preliminari, già soddisfatto con un pagamento di euro 2.000. Il Tribunale aveva ritenuto provato solo un incarico di mera formulazione di proposte progettuali e aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, invece, ha qualificato il rapporto come incarico di redazione del progetto, riconoscendo un ulteriore compenso di euro 5.000 circa, calcolato anche sulla base delle e-mail intercorse tra le parti e dei parametri del D.M. 140/2012. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dal testo non emergono nel dettaglio i singoli motivi dedotti, mentre risulta decisiva la censura relativa al mancato perfezionamento della notifica del ricorso via PEC per assenza della ricevuta di avvenuta consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la notifica del ricorso non risultava perfezionata: il difensore aveva inviato l'atto via PEC, ma non aveva prodotto la ricevuta di avvenuta consegna, documento necessario a dimostrare il completamento del procedimento notificatorio. La Corte ha ritenuto che, in mancanza di tale ricevuta, la notificazione non possa considerarsi esistente e non sia quindi sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., norma applicabile solo alle notifiche esistenti ma nulle. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis
La notificazione via PEC si perfeziona, per il notificante, con la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6
La ricevuta di accettazione prova l'avvenuta spedizione del messaggio PEC.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6
La ricevuta di avvenuta consegna prova che il messaggio è pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna.
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9
Quando non sia possibile il deposito o la prova con modalità telematiche, l'avvocato deve estrarre copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, attestandone la conformità.
La rinnovazione della notificazione è ammessa solo se la notificazione esiste, ancorché nulla; non se manca la prova del suo perfezionamento e la notificazione deve considerarsi inesistente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notifica a mezzo PEC non si perfeziona con il solo invio del messaggio, ma richiede anche la ricevuta di avvenuta consegna, che costituisce la prova del recapito al destinatario.
- In sede di legittimità, la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica PEC del ricorso impedisce di considerare perfezionato il procedimento notificatorio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La sanatoria mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. è possibile solo per notificazioni esistenti ma nulle; se manca il completamento della notifica, la notificazione è inesistente e non rinnovabile ai sensi di tale norma.
- Quando l'intimato non svolge attività difensiva, non va pronunciata condanna alle spese.
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