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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26567/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso e, per l'effetto, ha rigettato il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergendo ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, previa riqualificazione della condotta come ipotesi di lieve entità, lo aveva condannato per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorso articolava tre censure: 1) mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) erronea dosimetria della pena, ritenuta non adeguatamente motivata; 3) mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto si risolveva in una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di appello, i quali avevano valorizzato la gravità dell'offesa, la diversità delle sostanze trattate e il rinvenimento di strumenti per il taglio; che sulla pena la motivazione specifica è necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo o superiore alla media edittale, mentre nel caso concreto la pena era stata determinata in misura prossima al minimo; e che la mancata concessione della non menzione era sorretta da motivazione non illogica, fondata sulle modalità del fatto e su due precedenti specifici. È stato inoltre richiamato che la sospensione condizionale della pena, già concessa in primo grado, era stata ritenuta erronea in considerazione dei precedenti specifici.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il fatto è stato oggetto di riqualificazione nella forma di lieve entità, ma la condanna è stata confermata per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la gravità concreta dell'offesa, le modalità della condotta, la pluralità/diversità delle sostanze e la presenza di strumenti per il taglio rendano l'offesa non tenue; la censura che si limiti a riproporre valutazioni di fatto è manifestamente infondata.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sulla pena è sindacabile in cassazione solo se la sanzione sia prossima al massimo edittale o superiore alla media; se la pena è irrogata in misura media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito è insindacabile.

  • art. 175 c.p.

    La non menzione è beneficio discrezionale fondato sul principio di emenda, non automaticamente conseguenziale alla sospensione condizionale della pena; il giudice deve motivare il diniego con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La richiesta di particolare tenuità del fatto è infondata quando la corte di merito abbia già compiuto una valutazione concreta della gravità dell'offesa, delle modalità esecutive e degli indici fattuali che escludono la minima offensività; in cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena non deve essere analitica quando la pena sia collocata nel range medio-basso o prossimo al minimo edittale, poiché la scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Il beneficio della non menzione della condanna è rimesso al prudente apprezzamento del giudice e può essere negato sulla base delle concrete modalità del fatto e dei precedenti penali specifici, senza che la concessione della sospensione condizionale imponga automaticamente la non menzione.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvano nella riproposizione di questioni di fatto già esaminate e congruamente decise dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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