Cassazione Civile, Ordinanza n. 15266/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA acquistato nel 2014 da una società poi coinvolta in procedura concorsuale. L'Ufficio aveva negato il rimborso assumendo che la società cedente non fosse soggetto passivo IVA, o comunque che avesse svolto solo operazioni esenti con conseguente indetraibilità dell'imposta sugli acquisti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale dell'Umbria aveva confermato, ritenendo che, anche nella fase concorsuale, fossero state compiute operazioni attive esenti (in particolare cessioni/dismissioni di partecipazioni), mentre non risultavano documentate operazioni attive imponibili. In cassazione la banca ha dedotto, con due motivi, omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, sostenendo che nel periodo della procedura la cedente avrebbe compiuto solo operazioni passive di acquisto, che la CTR avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova e che la motivazione fosse apparente; ha inoltre contestato l'applicazione delle norme sull'indetraibilità IVA e sul nesso tra attività dell'impresa e diritto alla detrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo da sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, mentre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di deduzioni difensive o elementi probatori. Ha escluso anche la denuncia di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva spiegato il proprio iter logico-giuridico. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, perché sotto l'apparente deduzione di violazione di legge mirava in realtà a una nuova lettura del materiale probatorio; la Corte ha inoltre ribadito il principio per cui, in tema di IVA, non spetta la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti destinati ad operazioni esenti, e che l'erronea valutazione delle prove non integra violazione dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 115 c.p.c. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come critica alla valutazione delle prove o alle deduzioni difensive.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge riguarda l'interpretazione o applicazione della norma, non la rivalutazione del merito o delle prove.
Richiamato nel ricorso, ma non risulta accolto alcun profilo di omessa pronuncia.
Non è violato quando il giudice apprezza liberamente le prove delle parti; la censura è ammissibile solo se siano poste a base prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi.
La scelta tra le prove ritenute più persuasive rientra nel potere di apprezzamento del giudice di merito.
È richiamato per definire l'esercizio di impresa rilevante ai fini IVA, ma non impedisce il diniego di detrazione in presenza di operazioni esenti.
Le operazioni esenti sono incompatibili con il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti destinati a tali operazioni.
art. 19, commi 2 e 5, d.P.R. n. 633/1972
L'IVA assolta a monte non è detraibile se riferita ad acquisti destinati a operazioni esenti; il pro-rata opera solo nei limiti previsti dal sistema IVA e, in caso di sole operazioni esenti, la detrazione è azzerata.
art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel ricorso nel quadro della disciplina della detrazione IVA.
art. 17, comma 2, della Sesta Direttiva IVA
La Corte ribadisce che, secondo il diritto UE, il diritto alla detrazione spetta solo per beni e servizi impiegati in operazioni soggette a imposta.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure, senza accoglimento.
La violazione si ha solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l'apprezzamento dell'esito della prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la valutazione delle prove o di ottenere una nuova lettura del fatto, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice pone l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella legalmente onerata; se la censura investe soltanto l'apprezzamento delle prove, il vizio non è di violazione di legge ma, eventualmente, di motivazione nei limiti consentiti.
- In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta a monte presuppone che i beni o servizi acquistati siano destinati ad operazioni imponibili; se sono destinati ad operazioni esenti, la detrazione non compete.
- L'esercizio di una attività solo in via formale o la sua temporanea sospensione non incide di per sé sul regime IVA se i beni acquistati sono destinati ad operazioni esenti; ciò che rileva è la natura delle operazioni cui essi sono funzionalmente destinati.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
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