Cassazione Civile, Ordinanza n. 18367/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa su una quota di partecipazione sociale del 20% intestata alla debitrice in una società di persone. La debitrice ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo da un lato l'impignorabilità delle partecipazioni sociali staggite e, dall'altro, l'inefficacia del titolo esecutivo monitorio, perché la cauzione imposta ai fini della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sarebbe stata inidonea: la garanzia ipotecaria offerta dal terzo sarebbe risultata gravata da un precedente sequestro conservativo e la nota di iscrizione ipotecaria presenterebbe errori e omissioni tali da renderla invalida. In appello, la debitrice ha anche censurato la compensazione delle spese, sostenendo che la dichiarata cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità avrebbe precluso l'esame degli altri motivi e reso ingiustificata la soccombenza reciproca. In Cassazione ha articolato quattro motivi: violazione dell'art. 648 c.p.c. sulla validità della cauzione; violazione degli artt. 2839 e 2841 c.c. sulla validità dell'iscrizione ipotecaria e sulla rettifica; violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese; violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere il giudice deciso sugli altri motivi dopo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che l'interpretazione del titolo giudiziale e della clausola di cauzione operata dal giudice di merito era plausibile e non censurabile in sede di legittimità; che gli errori della nota ipotecaria non incidevano su elementi essenziali tali da determinarne la nullità, mentre l'errore sul titolo era rettificabile; che la successiva trascrizione della domanda di scioglimento della comunione non poteva privare di efficacia una garanzia già validamente costituita; e che, nell'opposizione all'esecuzione, ciascun motivo integra un autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto a procedere, sicché la cessazione della materia del contendere su una sola doglianza non preclude la decisione sulle altre. È stato quindi confermato il rigetto dell'appello e, in sede di legittimità, il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'opposizione all'esecuzione è il veicolo processuale per contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata; ciascun motivo dedotto integra un autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza di tale diritto.
la regolare prestazione della cauzione condizionante la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo può costituire tema dell'opposizione all'esecuzione; l'interpretazione del contenuto precettivo del provvedimento è rimessa al giudice di merito.
richiamato insieme all'art. 2841 c.c. per la disciplina della nota di iscrizione ipotecaria e degli errori rilevanti ai fini della validità dell'iscrizione.
solo gli errori della nota che rendono incerti elementi essenziali dell'iscrizione determinano invalidità non sanabile con rettifica; le omissioni o inesattezze su elementi non essenziali sono emendabili.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente per contestare la compensazione delle spese, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione alla regolazione delle spese, senza accoglimento della censura.
la compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in presenza di soccombenza reciproca, anche virtuale su un motivo e reale sull'altro.
l'interesse a ottenere una pronuncia sugli ulteriori motivi di opposizione permane nonostante la cessazione della materia del contendere su una sola questione, se tali motivi hanno autonoma idoneità a definire più ampiamente la controversia.
richiamato solo per il procedimento camerale di decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione sull'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nell'opposizione all'esecuzione, ogni motivo dedotto dall'opponente costituisce un autonomo fatto costitutivo della pretesa inesistenza o inefficacia del diritto del creditore a procedere; pertanto la definizione di una singola questione non comporta automaticamente assorbimento delle altre.
- L'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ai fini dell'esatta individuazione della sua portata precettiva, è attività riservata al giudice dell'esecuzione o al giudice dell'opposizione all'esecuzione e, se sorretta da motivazione non illogica, non è sindacabile in cassazione come questione di fatto.
- In tema di ipoteca, la nullità dell'iscrizione per errori nella nota si configura solo quando l'inesattezza o l'omissione incida su elementi essenziali idonei a creare incertezza sull'identità del debitore o del creditore, sull'ammontare del credito o sull'individuazione del bene; gli altri errori sono rettificabili.
- L'errore relativo alla qualificazione del titolo per l'iscrizione ipotecaria non determina necessariamente nullità dell'iscrizione, ove sia comunque chiara la funzione della formalità e sia possibile la rettifica.
- Una garanzia ipotecaria validamente costituita non viene travolta da una successiva trascrizione pregiudizievole intervenuta dopo l'iscrizione, se il vincolo era già idoneamente sorto al momento rilevante.
- La compensazione delle spese può essere legittimamente fondata su soccombenza reciproca anche quando una parte risulti vittoriosa su una questione e soccombente su un'altra, purché le questioni abbiano autonoma rilevanza decisoria.
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