Cassazione Penale, Sentenza n. 323/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la misura cautelare in carcere, contestando la sussistenza dei gravi indizi in relazione al delitto di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione (11/11/2021, in danno di Giovanni Attimonelli). Sostiene che gli atti descritti non superano la soglia del tentativo di sequestro a fini estorsivi e al massimo configurano violenza privata (art. 610 c.p.), lamentando illogicità e carenza motivazionale per mancata verifica dell'inidoneità degli atti, per difetto di univocità e concordanza degli indizi e per il richiamo a delitti commessi in zona non attribuibili al gruppo del ricorrente. Ha inoltre depositato motivi nuovi in udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi a carico dell'imputato, valutando in modo unitario gli elementi probatori: pedinamenti protratti, invio di lettere estorsive prima e dopo l'episodio, l'intervento di un commando armato che ha bloccato e accerchiato il veicolo della vittima, la finalità estorsiva desumibile dalla continuità del disegno criminoso. La Corte ha richiamato la distinzione tra gravità indiziaria per misure cautelari (probabilità qualificata) e prova indiziaria ai fini di merito; ha escluso carenza o manifesta illogicità della motivazione del Tribunale e ha ritenuto legittima la qualificazione del fatto come tentato sequestro a scopo di estorsione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; è disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
artt. 56 e 630 cod. pen. (tentativo e sequestro di persona a scopo di estorsione)
Il giudice ha ritenuto che gli elementi materiali e la continuità delle condotte (pedinamento, agguato con commando armato, richieste estorsive antecedenti e successive) dimostrino la direzione univoca verso il sequestro a scopo di estorsione, anche se il reato è rimasto a livello di tentativo.
art. 629 cod. pen. (sequestro di persona)
Richiamato come normativa sostanziale di riferimento per la tutela dalla privazione della libertà personale nel contesto estorsivo; la Corte ha valutato gli elementi fattuali alla luce della fattispecie.
art. 648 cod. pen. (ricettazione o reati affini citati nell'ordinanza)
Norma menzionata tra i reati contestati nell'ordinanza di applicazione della misura; la Corte non ha ritenuto questa contestazione centrale rispetto al motivo principale di ricorso, ma la prende in considerazione nel quadro generale degli indizi.
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La difesa aveva chiesto la riconduzione della condotta a violenza privata; la Corte ha ritenuto però che la complessità, la preparazione e la connessione con richieste estorsive escludano la qualificazione come semplice violenza privata.
art. 273 cod. proc. pen. (misure cautelari - gravità indiziaria)
La Corte ha ribadito che ai fini cautelari la 'gravità indiziaria' corrisponde a una probabilità qualificata di responsabilità, non al livello di prova richiesto per la condanna; elementi indiziari anche indiretti e collegati possono essere sufficienti.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (prova per presunzioni: indizi plurimi, precisi e concordanti)
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato la giurisprudenza contrastante: l'art. 192 comma 2 richiede indizi 'plurimi, precisi e concordanti' in sede di prova indiziaria di merito, ma non necessariamente ai fini dell'adozione di misure cautelari; anche così, il Tribunale aveva comunque valutato gli indizi in modo unitario e concordante.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. (comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposto l'invio della copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in quanto la decisione non comporta la rimessione in libertà.
Massime di principio
- Per le misure cautelari la 'gravità indiziaria' consiste in una probabilità qualificata di responsabilità; non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- In sede cautelare il giudice può fondare la misura su un quadro indiziario unitario e compiuto anche se composto da prove indirette, purché la motivazione sia logica, motivata e non contraddittoria.
- La valutazione degli indizi ai fini cautelari può tener conto della continuità del disegno criminoso (antecedenti e conseguenti condotte, lettere minatorie, pedinamenti) per ricavare la finalità dell'atto contestato.
- L'art. 192 c.p.p. (indizi plurimi, precisi e concordanti) è principio centrale in sede di prova indiziaria di merito; in materia cautelare la sua applicazione non è automatica e la giurisprudenza ammette un diverso grado di valutazione, ma il giudice deve comunque dare adeguata e logica motivazione.
- Le doglianze in cassazione che richiedono una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione di merito sono inammissibili: il controllo della Corte è limitato alla verifica della completezza, logica e non contraddittorietà della motivazione.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe cercare di dimostrare l'esistenza di spiegazioni alternative plausibili, l'assenza di collegamento univoco tra atti preparatori e finalità estorsiva, o contraddizioni rilevanti nella ricostruzione fattuale per colpire la motivazione come manifestamente illogica.
- Il deposito di motivi nuovi in udienza può essere ammesso, ma la loro efficacia dipende dalla rilevanza e dalla capacità di incidere sulla logica argomentativa adottata dal giudice di merito.
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