Cassazione Civile, Ordinanza n. 35979/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il recupero di contributi condominiali nei confronti di un condomino. L'opponente sosteneva che il decreto fosse invalido perché il mandato al difensore era stato conferito dall'amministratore del condominio dopo che questi era stato revocato giudizialmente; in particolare, l'assemblea lo aveva nuovamente nominato con delibera dell'8 luglio 2013, in violazione dell'art. 1129, comma 13, c.c., che vieta di rinominare l'amministratore revocato dall'autorità giudiziaria. Il ricorrente ha quindi dedotto la violazione di varie norme sostanziali e processuali, assumendo che la delibera di nomina fosse nulla, in quanto contraria a norma imperativa, e che perciò fosse nulla anche la procura alle liti rilasciata dall'amministratore, con conseguente invalidità del decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale, ritenendo corretto il dispositivo della sentenza impugnata. Ha affermato che, anche a voler ritenere illegittima la delibera di nomina dell'amministratore per violazione dell'art. 1129, comma 13, c.c., l'amministratore continua a esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza, anche processuale, fino alla sua sostituzione effettiva; di conseguenza, la procura al difensore da lui conferita resta valida e l'eccezione di carenza di rappresentanza non può essere accolta. Il ricorso incidentale condizionato del condominio è rimasto assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso come norma di interpretazione delle disposizioni applicabili
il comma 13, introdotto dalla l. n. 220/2012, vieta la nuova nomina dell'amministratore revocato dall'autorità giudiziaria; la Corte ritiene però che la violazione della norma non escluda, finché l'amministratore non sia sostituito, i poteri rappresentativi e processuali
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso in tema di procura alle liti
richiamato nel motivo di ricorso in tema di sottoscrizione degli atti e procura
richiamato dalla sentenza impugnata come termine di 30 giorni per l'impugnazione della delibera
richiamato in via analogica per affermare che chi contesta la validità della procura deve provare non solo l'invalidità della nomina, ma anche la perdita effettiva della rappresentanza per sostituzione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di condominio, l'amministratore la cui nomina sia stata revocata o impugnata continua a rappresentare il condominio, anche in giudizio, fino a quando non sia effettivamente sostituito; la sua rappresentanza processuale non viene meno automaticamente per la sola invalidità della delibera di nomina.
- L'eventuale illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore non basta, da sola, a paralizzare gli effetti della procura alle liti da lui conferita, se non risulta anche la perdita concreta del potere rappresentativo al momento del conferimento.
- La questione se la delibera adottata in violazione del divieto di nuova nomina dell'amministratore revocato sia nulla o annullabile può restare irrilevante quando il tema decisivo è la permanenza del potere rappresentativo dell'amministratore sino alla sostituzione.
- L'eccezione di nullità della procura rilasciata da un amministratore assume rilievo solo se chi la solleva dimostra sia l'invalidità della nomina, sia l'avvenuta cessazione del potere rappresentativo prima del conferimento della procura.
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