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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11289/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

Il Comune aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società affidataria del servizio di igiene urbana per un credito di euro 1.466.018,02 a titolo di penali contrattuali previste dall’appalto per inadempimenti nell’esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. Il Giudice delegato aveva respinto la domanda; il Tribunale di Bari, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece ammesso il credito in via chirografaria, escludendo però la prededuzione, ritenendo che il credito non avesse arrecato vantaggio alla massa e qualificandolo come pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale. Il Comune ha impugnato il decreto sostenendo che la prededuzione dovesse essere riconosciuta perché il rapporto di appalto era proseguito dopo l’apertura della procedura concorsuale e il fallimento aveva continuato a percepire i corrispettivi del servizio: dunque, secondo il ricorrente principale, era irragionevole riconoscere alla procedura i vantaggi della prosecuzione del contratto senza riconoscere alla controparte anche i diritti derivanti dal medesimo rapporto, comprese le penali maturate per inadempimenti nel periodo successivo all’apertura della procedura. Il fallimento, con ricorso incidentale, ha contestato l’applicazione delle regole sull’onere della prova nel giudizio di opposizione allo stato passivo, sostenendo che il Tribunale avesse indebitamente applicato il principio della vicinanza della prova, gravando la curatela della prova dell’adempimento, nonostante la sua posizione di terzo nel procedimento concorsuale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune e rigettato il ricorso incidentale del fallimento. Ha cassato il decreto del Tribunale di Bari con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché verifichi nuovamente la prededuzione limitatamente alla parte del credito per penali maturata dopo l’apertura della procedura concorsuale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, quando il curatore subentri in un contratto pendente o la procedura prosegua il rapporto in esercizio provvisorio, i crediti da inadempimento maturati dopo il subingresso possono essere in prededuzione, poiché derivano dal nesso sinallagmatico del contratto assunto dalla procedura; non è invece prededucibile il danno da inadempimenti anteriori all’apertura della procedura. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato che nel giudizio di opposizione allo stato passivo operano le ordinarie regole sull’onere della prova: il creditore deve provare la fonte del credito e allegare gli inadempimenti, mentre la curatela deve provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    viene richiamato dal ricorrente principale come base per la prededuzione, ma la Corte decide la questione valorizzando il regime della prededuzione nei contratti proseguiti dalla procedura.

  • art. 104, comma 8, l.fall.

    la Corte lo richiama come disposizione che riconosce la prededuzione per i crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio per effetto della prosecuzione dei contratti.

  • art. 74 l.fall.

    è interpretato nel senso che, nel subingresso in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, sono prededucibili i debiti per il prezzo delle prestazioni già eseguite prima dell’apertura della procedura, ma non i danni da inadempimenti anteriori alla procedura.

  • art. 79 l.fall.

    viene menzionato come esempio di modifica legale del regolamento contrattuale, quale possibile diritto di recesso del curatore entro un certo termine.

  • art. 80 l.fall.

    viene richiamato insieme all’art. 79 l.fall. come ipotesi di disciplina legale del recesso nei contratti pendenti.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che nel giudizio di opposizione allo stato passivo si applicano le ordinarie regole sull’onere della prova.

  • art. 1218 c.c.

    è richiamato nel ricorso incidentale in tema di responsabilità per inadempimento e di prova dell’adempimento.

  • art. 93 l.fall.

    è evocato nel ricorso incidentale nel contesto del procedimento di insinuazione al passivo e dell’onere di allegazione/prova del creditore.

  • art. 95 l.fall.

    è richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla verifica del passivo e al ruolo della curatela.

  • art. 96 l.fall.

    è menzionato nel ricorso incidentale tra le norme del procedimento di accertamento del passivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è richiamato per il motivo di ricorso incidentale per violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è richiamato nel ricorso principale per il vizio motivazionale dedotto dal Comune.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo si applicano le ordinarie regole civilistiche sull’onere della prova: il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del credito e allegare i fatti costitutivi, mentre la curatela deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
  • Quando la procedura concorsuale subentra in un contratto pendente o ne prosegue l’esecuzione in esercizio provvisorio, i crediti sorti dopo il subingresso in conseguenza dell’esecuzione del rapporto possono essere ammessi in prededuzione perché nascono dal nesso sinallagmatico assunto dalla procedura.
  • La prededuzione non si estende automaticamente ai danni da inadempimenti già verificatisi prima dell’apertura della procedura, anche se il contratto è proseguito successivamente e anche se si tratta di contratto ad esecuzione continuata o periodica.
  • Nel contratto pendente subentrato dalla procedura, il curatore assume diritti e obblighi della posizione contrattuale, ma la prededuzione riguarda solo le obbligazioni e le responsabilità maturate dopo il subingresso, salvo diverse previsioni legali specifiche.
  • La valutazione della prededuzione deve distinguere tra corrispettivi per prestazioni già rese e pretese risarcitorie da inadempimento, poiché solo le prime, nei casi previsti dalla legge, possono beneficiare del regime eccezionale di favore.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAppaltoInadempimentoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoLitisconsorzio necessario

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