Cassazione Civile, Ordinanza n. 27290/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
I creditori avevano ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta contro l'atto notarile con cui il debitore aveva conferito alcuni immobili a una società a responsabilità limitata unipersonale di cui era unico socio. Il ricorrente sosteneva, con due motivi, che tale conferimento non avrebbe integrato l'eventus damni perché, in ragione dell'autonomia patrimoniale perfetta della s.r.l. unipersonale e dell'asserita mancanza di alterità sostanziale tra conferente e società, i beni non sarebbero usciti in senso rilevante dalla sua sfera patrimoniale; richiamava inoltre l'art. 2462 c.c. e la giurisprudenza sulle trasformazioni societarie. Con il secondo motivo contestava la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., assumendo la mancanza di dolo o colpa grave.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il conferimento dei beni immobili alla società unipersonale non elimina l'alterità tra i soggetti ai fini dell'art. 2901 c.c.: i beni conferiti entrano nel patrimonio sociale, separato da quello del socio, e vengono sostituiti, nella garanzia patrimoniale del debitore, dalla quota societaria, la cui maggiore variabilità è sufficiente a integrare l'eventus damni. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di variazione anche solo qualitativa del patrimonio, spetta al debitore provare che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare il credito. Il secondo motivo è stato parimenti respinto perché l'accertamento della responsabilità aggravata per abuso del processo è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato; la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato un abuso del processo idoneo a integrare l'art. 96, comma 3, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"actio pauliana"; "eventus damni"
L'atto di conferimento di beni immobili a una società unipersonale può essere assoggettato ad azione revocatoria se determina una variazione, anche solo qualitativa, del patrimonio del debitore idonea a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
L'autonomia patrimoniale perfetta della s.r.l. unipersonale comporta la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio del socio; i beni conferiti escono dalla garanzia patrimoniale personale del conferente e non si può negare l'alterità ai fini revocatori.
La pignorabilità della quota sociale non neutralizza la fuoriuscita dei beni conferiti dalla sfera di garanzia personale del socio, poiché la quota è un bene diverso dai singoli immobili conferiti.
La responsabilità aggravata per abuso del processo ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave; il relativo accertamento spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se privo di adeguata motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte esamina i motivi denunciati come violazione di legge, ma li reputa infondati nel merito.
Il procedimento camerale non partecipato viene richiamato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il conferimento di beni in una società unipersonale non fa venir meno l'alterità soggettiva tra conferente e società, né esclude di per sé l'eventus damni rilevante ai fini della revocatoria ordinaria.
- Ai fini dell'azione revocatoria, integra pregiudizio per il creditore anche una modifica soltanto qualitativa del patrimonio del debitore, quando comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
- Quando il patrimonio del debitore subisce una variazione qualitativa, incombe sul debitore stesso l'onere di provare che il residuo patrimonio sia comunque sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
- La sostituzione di beni immobili con una partecipazione sociale non è neutra per la garanzia patrimoniale del creditore, poiché la quota ha un valore più instabile e aleatorio rispetto ai beni conferiti.
- L'accertamento della responsabilità aggravata per abuso del processo, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
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