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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10895/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comodatario)

La controversia

Un immobile di proprietà del dante causa dei ricorrenti era stato concesso in comodato a una donna con la quale il proprietario aveva una relazione sentimentale. Dopo la morte del comodante, gli eredi hanno intimato la restituzione dell'immobile sostenendo che il rapporto fosse un comodato precario, risolubile a semplice richiesta del concedente o dei suoi eredi. La comodataria ha invece sostenuto che il contratto fosse stato concluso per soddisfare un suo bisogno abitativo e che, pertanto, la durata del comodato dovesse coincidere con la permanenza di tale esigenza. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 416, 1809 e 1810 c.c., assumendo che la difesa della comodataria integrasse un'eccezione in senso stretto tardiva, perché formulata solo alla prima udienza e quindi inammissibile; 2-4) violazione delle norme sulla prova e della motivazione, contestando che la relazione sentimentale tra le parti fosse stata desunta dall'interrogatorio libero di uno dei ricorrenti e che tale elemento potesse fondare la decisione, oltre alla lamentata mancata considerazione della contestazione di tale relazione; 5) violazione degli artt. 101 e 359 c.p.c., sostenendo che il vincolo di destinazione ai bisogni abitativi sarebbe stato rilevato d'ufficio senza contraddittorio; 6) violazione dell'art. 132 c.p.c., per asserita contraddizione tra la destinazione ai bisogni della famiglia e quella della sola comodataria; 7) violazione dell'art. 1362 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe interpretato il contratto in contrasto con il dato letterale delle clausole e avrebbe introdotto una clausola non espressamente pattuita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la difesa della comodataria non costituiva un'eccezione in senso stretto, ma una diversa interpretazione della volontà contrattuale; che l'interrogatorio libero, pur non confessiorio, è liberamente valutabile e può anche costituire unica fonte di prova, fermo restando che nel caso concreto non era l'unico elemento valorizzato; che non vi era alcun rilievo officioso da sottoporre al contraddittorio, poiché la destinazione del comodato ai bisogni abitativi era già stata allegata dalla resistente; che non sussisteva la lamentata contraddizione motivazionale, poiché la distinzione tra bisogni della famiglia e bisogni della sola comodataria non incideva sulla qualificazione del rapporto come comodato non precario ma di durata commisurata al bisogno da soddisfare; che, infine, l'interpretazione del contratto non violava il criterio letterale, essendo stata compiuta considerando l'insieme delle clausole e gli elementi esterni rilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e con l'ulteriore statuizione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la tardività della costituzione della resistente e quindi dell'eccezione; la Corte esclude che la difesa svolta fosse un'eccezione in senso stretto.

  • art. 1809 c.c.

    Invocato per la disciplina della restituzione del comodato; la Corte conferma che la durata del rapporto va ricostruita secondo la volontà contrattuale.

  • art. 1810 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la precarietà del comodato; la Corte ritiene invece che il contratto potesse essere a termine implicito collegato al bisogno abitativo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce la libera valutazione dell'interrogatorio libero e degli indizi.

  • art. 117 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova; la Corte non ravvisa violazioni nell'uso dell'interrogatorio libero e degli altri elementi di fatto.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla formazione della prova e al rito; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la disciplina processuale applicabile e la tardività della difesa; la Corte rigetta la tesi.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare difetto/contraddittorietà di motivazione; la Corte esclude il vizio, valorizzando la coerenza della motivazione di merito.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per il principio del contraddittorio; la Corte afferma che non vi era rilievo officioso da sottoporre alle parti.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di contraddittorio nel giudizio d'appello; la Corte esclude la violazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato sul criterio di interpretazione letterale del contratto; la Corte afferma che l'interpretazione va svolta sul complesso delle clausole e degli elementi anche esterni, senza esigere una pattuizione espressa del fine abitativo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sull'onere della prova; la Corte ritiene che la decisione si fondasse su un complesso di elementi valutati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell'integrazione normativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel comodato, la qualificazione del rapporto come precario o come destinato a soddisfare un bisogno del comodatario dipende dall'interpretazione della volontà negoziale complessiva, che può essere desunta non solo dal testo del contratto ma anche da elementi extratestuali e dal contesto fattuale.
  • La difesa della parte che affermi una diversa durata del comodato non integra necessariamente un'eccezione in senso stretto: se si limita a prospettare una diversa lettura del contratto, essa si colloca sul piano dell'interpretazione del negozio e non dell'allegazione di un fatto estintivo.
  • L'interrogatorio libero non ha natura confessoria, ma è liberamente valutabile dal giudice; le dichiarazioni rese possono concorrere alla formazione del convincimento e, in ipotesi, anche essere utilizzate come unica fonte probatoria.
  • Il giudice può interpretare il contratto considerando il complesso delle clausole e il contesto concreto, senza violare il criterio letterale quando la ricostruzione della comune intenzione delle parti non sia espressamente formalizzata in una clausola autonoma.
  • Non sussiste violazione del contraddittorio quando il tema valutato dal giudice sia stato introdotto come difesa di parte e non come rilievo officioso; il contraddittorio è già assicurato dalla possibilità di replica alla deduzione avversaria.

Come è indicizzato

MaterieComodatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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