Cassazione Civile, Ordinanza n. 09156/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2015 per il pagamento di diverse cartelle relative a crediti erariali. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione e le cartelle presupposte, sostenendo che gli atti fossero stati notificati a una società ormai estinta. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva rigettato gli appelli dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la società fosse cessata già al 31/12/2001 sulla base di un provvedimento del Tribunale di Brindisi e che, quindi, le notifiche dirette alla società fossero invalide perché gli atti avrebbero dovuto essere rivolti ai soci. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2192 e 2193 c.c. per avere la CTR attribuito efficacia alla retrodatazione giudiziale della cancellazione e non alla data risultante dal registro delle imprese; 2) violazione dell'art. 2495 c.c., perché la CTR non avrebbe considerato che, per le società di persone, la cancellazione dal registro produce effetti solo dalla relativa iscrizione e, comunque, i creditori possono agire verso soci e società secondo la disciplina applicabile; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, in relazione all'accertamento del momento della cancellazione. La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, ma fondati i primi due nei limiti della motivazione: ha affermato che l'estinzione e l'opponibilità ai terzi della cancellazione dipendono dalla pubblicità nel registro delle imprese e non possono essere retrodatate; pertanto le cartelle notificate nel 2004 e 2006 erano valide perché anteriori alla cancellazione iscritta nel 2009, mentre l'intimazione notificata nel 2015 alla società estinta era invalida perché avrebbe dovuto essere notificata agli ex soci. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo di ricorso, ha accolto il primo e il secondo motivo nei limiti della motivazione, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese. In concreto, ha stabilito che le cartelle di pagamento notificate nel 2004 e nel 2006 restano valide perché la società non era ancora cancellata dal registro delle imprese, mentre l'intimazione di pagamento notificata nel 2015 alla società estinta non è corretta perché avrebbe dovuto essere rivolta agli ex soci.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la CTR abbia errato nel valorizzare una retrodatazione della cancellazione non coerente con il sistema di iscrizione nel registro delle imprese.
"I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi... L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta"
La Corte ne valorizza la regola di pubblicità dichiarativa: l'opponibilità ai terzi decorre dall'iscrizione e non è retroattiva.
La Corte richiama la disciplina dell'estinzione della società e degli effetti verso i creditori, chiarendo che la cancellazione dal registro delle imprese è il fatto che fa decorrere gli effetti estintivi opponibili ai terzi.
È evocato per censurare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze del processo tributario.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della soglia minima costituzionale.
È menzionato per la possibilità di cancellazione d'ufficio della pregressa cancellazione, con effetti di rimozione dell'iscrizione precedente.
Massime di principio
- Nel sistema del registro delle imprese, l'opponibilità ai terzi degli eventi soggetti a iscrizione decorre dall'iscrizione stessa e non può essere fatta retroagire, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Per le società di persone, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione opponibile ai terzi; la prova contraria può solo dimostrare che la società abbia continuato di fatto ad operare dopo la cancellazione, non già retrodatare gli effetti dell'iscrizione.
- La cancellazione della società non può essere retrodatata per effetto di un provvedimento giudiziale che faccia risalire nel tempo l'estinzione, quando ciò contrasti con la funzione dichiarativa della pubblicità legale.
- Gli atti impositivi o di riscossione notificati prima della cancellazione iscritta nel registro delle imprese restano validi nei confronti della società; quelli notificati dopo l'estinzione devono essere indirizzati ai soci o agli aventi causa secondo la disciplina applicabile.
- Il vizio di motivazione è configurabile in cassazione solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile, secondo il parametro del minimo costituzionale.
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