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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09380/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il proprietario di un fondo agricolo chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal proprio terreno in conseguenza dello scoppio di una cabina elettrica di proprietà della società distributrice. In particolare deduceva la perdita di cinque alberi di melo e un danno ambientale derivante dallo sversamento di oli nocivi. Il giudice di pace aveva accolto solo in parte la domanda con riguardo ai danni alle piante; il tribunale, decidendo sugli appelli contrapposti, aveva invece rigettato integralmente le pretese risarcitorie, ritenendo, pur nell’alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., non provata né l’esistenza del danno da estirpazione degli alberi né il danno ambientale, ritenuto peraltro genericamente allegato. Con il ricorso per cassazione il soccombente censurava la sentenza per omesso esame di fatti decisivi, per mancata valutazione di un verbale di accertamento redatto da una ditta privata incaricata dalla convenuta, per omessa valutazione di una testimonianza, per mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, per motivazione illogica o apparente e per violazione dell’art. 116 c.p.c. nella valutazione della prova documentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: la censura sulla genesi dello scoppio era in parte assorbita dalla motivazione d’appello, fondata sulla carenza di prova dei danni, e in parte mirava a una nuova valutazione del merito; analogamente inammissibili erano le doglianze che sollecitavano un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello è stata giudicata generica e comunque attinente a un potere discrezionale del giudice di merito. È stata esclusa la motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione chiara e completa. È stata infine esclusa la violazione dell’art. 116 c.p.c., poiché il verbale richiamato dal ricorrente non costituiva prova legale ma semplice elemento di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La vicenda è stata ricondotta alla responsabilità da cose in custodia, ma la domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di prova dei danni allegati.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei ristretti limiti consentiti dalla norma, non potendo tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto; il verbale di accertamento di un soggetto privato non è prova legale e resta valutabile liberamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata quale fonte dell’introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali attività appartengono al giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata fonda il rigetto della domanda sulla mancanza di prova del danno, questioni ulteriori sulla causa del sinistro possono risultare assorbite.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se mira solo a ottenere una rilettura del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
  • La rinnovazione dell’istruttoria in appello è rimessa al potere discrezionale del giudice e la sua mancata adozione non è, di regola, censurabile in cassazione come vizio motivazionale.
  • La motivazione apparente sussiste solo quando la decisione non renda intelligibile il percorso logico-giuridico seguito; non vi è motivazione apparente se la sentenza contiene una disamina chiara e completa delle questioni decisive.
  • L’art. 116 c.p.c. è violato solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione incompatibile con la legge; i documenti formati da soggetti privati o incaricati da una parte non hanno, di regola, valore di prova legale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

Testo integrale

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