Cassazione Penale, Sentenza n. 18016/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'appello della Procura, aveva applicato nei suoi confronti l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. Lamenta: 1) l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto dalla Procura per mancata specificità dei motivi (violazione degli artt. 310, 581 e 591 c.p.p.), poiché l'atto non avrebbe indicato i motivi con riferimento alla sua posizione e si sarebbe limitato a un richiamo per relationem; 2) il mancato esame (mancata declaratoria) da parte del Tribunale del riesame dell'eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa, configurando vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene manifestamente infondato il rilievo sull'inammissibilità dell'appello della Procura: l'atto di impugnazione era sufficientemente specifico, indicava i punti censurati (in particolare la genericità della motivazione cumulativa del GIP con riferimento agli indagati dei reati satellite ex art. 73 DPR 309/1990) e motivava le ragioni con riferimento ai singoli capi e posizioni. Sul secondo motivo la Corte rileva che non vi è omissione di pronuncia rilevante: il Tribunale aveva letto la memoria difensiva ed è possibile ragionevolmente ritenere che l'eccezione di inammissibilità sia risultata implicitamente incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione, sicché non sussiste vizio per mancata espressa disamina. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la decisione impugnata resta esecutiva e si prescrivono gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti: il procedimento riguardava l'importazione di ingente quantità di cocaina (capo 40). La Corte ne richiama il contesto fattuale ma non interviene sull'applicazione della norma sostanziale.
L'appello cautelare ha natura e struttura di un ordinario mezzo di impugnazione: pertanto si applicano le regole generali sulle impugnazioni, compreso l'onere di specificità dei motivi.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiedono che l'atto di impugnazione indichi i capi e i punti cui si riferisce e enunzi i motivi con specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto: la Corte verifica che tali requisiti siano stati soddisfatti dall'appello della Procura.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alle presunzioni nei procedimenti per delitti connessi alla criminalità organizzata; la Corte segnala che la Procura aveva errato nel richiamare la duplice presunzione con riferimento a capi per i quali l'aggravante mafiosa non era contestata, ma ciò non ha inciso sull'ammissibilità complessiva dell'appello.
Aggravante per reati connessi a criminalità organizzata: la sua mancata contestazione in relazione al capo 40 è rilevante ai fini della valutazione del pericolo e delle argomentazioni del GIP, come discusso nel provvedimento.
Riguarda l'aggravante per la grande quantità di stupefacente: la Procura ha richiamato tale circostanza quale elemento rafforzativo della richiesta cautelare.
Circostanza aggravante della transnazionalità richiamata dalla Procura per sostenere la gravità e il pericolo di reiterazione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Lett. c) (violazione di norme di diritto) e lett. e) (vizio di motivazione): sono i motivi di cassazione invocati dal ricorrente; la Corte li esamina e li dichiara infondati o inammissibili per le ragioni espresse.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; impone la forma di sintesi conforme alle disposizioni applicabili.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile; la Corte la applica e dispone anche la sanzione pecuniaria.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui la sanzione pecuniaria può essere applicata salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ravvisa tale assenza di colpa.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma regolamentare sugli adempimenti di esecuzione del provvedimento: la Cancelleria è incaricata degli adempimenti conseguenti all'esecutività della decisione.
Massime di principio
- L'appello cautelare (art. 310 c.p.p.) deve rispettare i requisiti formali delle impugnazioni ordinarie: è necessario indicare i capi contestati, i punti specifici e le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della censura; un richiamo generico per "relationem" è insufficiente.
- La genericità della motivazione del giudice di merito (es. motivazione 'cumulativa' che non distingue le posizioni individuali) può essere efficacemente censurata, ma l'appello deve esplicitare in che modo tale genericità ha influito sulla valutazione cautelare relativa al singolo indagato.
- L'omessa pronuncia espressa su un'eccezione preliminare non comporta automaticamente l'annullamento se la decisione dimostra implicitamente che l'eccezione è incompatibile con la ratio della pronuncia e la pretesa è dunque sostanzialmente respinta.
- Quando si censura la motivazione del GIP per insussistenza del pericolo di recidiva o di fuga, occorre collegare l'argomentazione ai fatti concreti e alle circostanze personali di ciascun indagato; censure generiche rivolte all'ordinanza nel suo complesso rischiano di essere ritenute inadeguate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta sanzioni: oltre alle spese processuali, può essere disposta una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia dimostrabile l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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