Cassazione Penale, Sentenza n. 17938/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con i primi due si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) per presunto travisamento delle prove e errata interpretazione dell'art. 628, comma 2 c.p.: la difesa sostiene che l'imputato avrebbe restituito spontaneamente il computer prima della minaccia, per cui la minaccia non sarebbe stata finalizzata ad assicurarsi l'impunita ma a respingere una richiesta di esibire documenti. Si censura inoltre l'atteggiamento valutativo dei giudici riguardo alle dichiarazioni dei testi e all'attendibilita della versione difensiva. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione per il mancato riconoscimento pieno dell'attenuante del fatto di lieve entita: secondo la difesa la Corte non avrebbe tenuto conto correttamente dell'assenza di danno e della immediata restituzione del bene, nonche della restituzione anche dell'hard disk.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti, reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in realta questioni di merito consistenti in una diversa rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimita; ha ricordato i limiti del sindacato sulla motivazione e che, nel caso di c.d. "doppia conforme", il travisamento della prova puo' essere rilevato in Cassazione solo se la Corte di appello ha introdotto elementi probatori nuovi non esaminati dal primo giudice, cosa che non e' avvenuta. Sul terzo motivo la Corte ha ribadito che la determinazione della quantificazione della pena e' rimessa alla discrezionalita' del giudice di merito e non e' suscettibile di nuovo apprezzamento in Cassazione salvo chiara illogicita' o arbitrarieta', non riscontrata. Conseguentemente il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, cod. pen.
Norma penale oggetto di interpretazione nel giudizio di merito: la Corte di merito ha ritenuto integrata l'ipotesi di lieve entita' contestata proprio con riferimento al fatto predatorio seguito dalla condotta minatoria finalizzata ad assicurarsi l'impunita'. La Cassazione non ha ritenuto che la valutazione fatta dai giudici di merito sia viziata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: i motivi dedotti sono stati qualificati come attinenti al merito (valutazione delle prove) e come non idonei a contestare la motivazione salvo i vizi tassativi (mancanza, manifesta illogicita', contraddittorieta').
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alla discrezionalita' del giudice di merito nella determinazione della pena e nell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha affermato l'impossibilita' per la Cassazione di riformare la graduazione della pena salvo palese illogicita' o arbitrarieta'.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata per disporre anche il pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Legge 20 febbraio 2006 n. 46
Richiamata nel quadro della disciplina del controllo di legittimita' e dei limiti della Cassazione: conferma il ruolo della Corte quale giudice della motivazione e non del fatto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito nel riconsiderare la valutazione della prova o nel ripesare le dichiarazioni dei testi: i motivi che chiedono una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili se si limitano a proporre una rivalutazione di merito.
- Nei casi di decisione doppia conforme (stessa conclusione in primo e secondo grado), la censura per travisamento della prova e' ammissibile in Cassazione solo se il giudice d'appello ha introdotto nella motivazione elementi probatori nuovi o ha mutato la valutazione assumendo atti non esaminati dal primo grado.
- Perche' la Cassazione annulli per vizio di motivazione e' necessario dimostrare la mancanza, la manifesta illogicita' o la contraddittorieta' della motivazione su punti essenziali; critiche che riguardano la persuasivita' o una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili.
- La quantificazione della pena e la valutazione dell'incidenza delle circostanze attenuanti/aggiranti e' rimessa al giudice di merito nei limiti stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; solo in presenza di arbitrio o illogicita' manifesta puo' essere sindacata in Cassazione.
- Quando si sostiene la desistenza volontaria o la restituzione del bene per ottenere il riconoscimento di attenuanti o l'esclusione di elementi soggettivi (es. finalita' di assicurarsi l'impunita'), occorre fornire elementi probatori chiari che dimostrino l'effettiva precedente restituzione e l'assenza di collegamento funzionale tra la condotta predatoria e la successiva condotta minatoria.
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