Cassazione Penale, Sentenza n. 17930/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la carenza di motivazione della sentenza di appello su due profili principali: 1) la mancata risposta alla richiesta di assoluzione e alla domanda di rinnovazione dell'istruttoria, nonché alla censura che la sua precedente deposizione fosse falsa per paura di ritorsioni (con richiesta di acquisizione delle sommarie informazioni rese il 4 aprile 2024, del verbale d'udienza dell'8 maggio 2019 relativo all'audizione del maresciallo Zagaria e dell'ordinanza ex art. 500, comma 4, c.p.p.); la Corte territoriale aveva affermato invece che il difensore aveva rinunciato a coltivare i motivi di merito e si era limitata a richiamare integralmente la motivazione di primo grado; 2) la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., con la contestazione che la Corte d'appello non abbia tenuto conto del comportamento successivo dell'imputato, fatto che il d.lgs. n.150/2022 ha inserito fra gli aspetti rilevanti per la valutazione di cui all'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello non abbia dato adeguata risposta alle specifiche deduzioni di gravame e non abbia motivato puntualmente su punti devoluti. Per tali carenze la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello non può limitarsi a un mero richiamo della motivazione di primo grado quando l'atto di impugnazione è specifico.
Norme richiamate
Norma per cui l'imputato era stato condannato: la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità ai sensi di tale articolo.
Invocata dal ricorrente per ottenere l'esclusione della punibilità; la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il rigetto di tale richiesta e che nella valutazione va considerato anche il comportamento successivo dell'imputato.
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Riferita all'ordinanza acquisitiva che il ricorrente chiedeva fosse valutata; la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare e motivare sull'acquisizione di quel provvedimento e sui relativi effetti probatori.
Ha introdotto, nell'ambito dell'art. 131-bis, l'obbligo di considerare tra gli aspetti rilevanti il comportamento successivo dell'imputato; la Cassazione ha richiamato tale modifica come elemento che la Corte territoriale doveva valutare.
Massime di principio
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare puntualmente su ogni censura specificamente dedotta nell'atto di impugnazione; non può limitarsi a un mero richiamo della sentenza di primo grado quando l'appello è dettagliato.
- Se il difensore richiede rinnovazione dell'istruttoria o l'acquisizione di documenti e dichiarazioni (es. sommarie informazioni, verbali, ordinanze), il giudice d'appello deve esaminare e motivare specificamente tali richieste.
- La richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis deve essere valutata tenendo conto anche del comportamento successivo dell'imputato, come previsto dal d.lgs. n.150/2022; il mancato esame di tale elemento può compromettere la motivazione.
- La semplice affermazione che il difensore abbia 'rinunciato' a coltivare i motivi non sostituisce la necessità di una valutazione motivata: la rinuncia deve risultare chiara ed esplicita dall'atto o dalla discussione.
- La mancata risposta a deduzioni specifiche in appello costituisce vizio di motivazione e può comportare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
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