Cassazione Penale, Sentenza n. 17939/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione per presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p. La difesa sosteneva che il ricorrente non avrebbe compiuto materialmente la sottrazione (solo concorso morale), che in sede di interrogatorio l'imputato aveva indicato il nome della persona con lui nella metropolitana a riprova che "nessun reato è stato commesso e nessun concorso di persone nel reato si è verificato", e che il tribunale del riesame non avrebbe spiegato perché non abbia escluso che l'altro soggetto fosse l'unico autore del reato e che il ricorrente potesse essere stato all'oscuro della condotta altrui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato e non consentito. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sugli indizi (la Corte può verificare solo la congruità e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito). Ha ritenuto che il tribunale del riesame e il G.I.P. avessero fornito motivazione congrua e non illogica sulla base di plurimi e convergenti elementi (riconoscimento da parte delle persone offese, uso di spray urticante trovato in possesso del ricorrente, comportamento che ha agevolato la fuga del concorrente e altri elementi documentali e dichiarativi). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quale presupposto per l'applicazione di misure cautelari personali; la Corte richiama che la verifica in Cassazione riguarda la correttezza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito e non una rinnovata valutazione degli elementi di fatto.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
giurisprudenza consolidata (Sez. U. n.11/2000, Sez.2 n.56/2011 e altre)
Principio richiamato dalla Corte: in tema di misure cautelari personali, il sindacato della Cassazione è limitato a verificare se il giudice di merito abbia esposto ragioni giuridicamente significative e non manifeste illogicità nella valutazione del quadro indiziario; non può rinnovare la valutazione del merito probatorio.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione che contesti la valutazione dei "gravi indizi" deve dimostrare l'assenza di motivazione o la manifesta illogicità del provvedimento impugnato: non è sufficiente chiedere una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- La Corte di Cassazione non può riesaminare le risultanze probatorie o riformulare la valutazione dell'attendibilità delle fonti: il controllo è limitato alla congruità e alla coerenza logica della motivazione del giudice di merito.
- Quando il giudice di merito fornisce motivazioni che collegano elementi materiali e dichiarativi (es. riconoscimento da parte delle vittime, ritrovamento di oggetti in possesso dell'indagato, comportamento che agevola la fuga), tali argomentazioni, se non manifestamente illogiche o incomplete, sono sufficienti a reggere la misura cautelare in sede di legittimità.
- Nel caso di concorso morale (assistente o agevolatore) la presenza di elementi che dimostrino condotte idonee ad agevolare l'autore materiale (minacce, possesso di strumenti usati nell'evento, comportamento immediatamente successivo) può legittimare la valutazione di gravi indizi a carico.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, l'addebito delle spese processuali e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende): è quindi importante valutare la fondatezza giuridica e la struttura argomentativa del motivo prima di proporre il ricorso.
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