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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17880/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 15 cod. pen. (principio di specialità). La ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse applicato congiuntamente l'art. 7 del d.l. n. 4/2019 (reddito di cittadinanza, comma 1) e l'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), mentre a suo avviso l'art. 7, essendo norma speciale e prevedendo un dolo specifico, assorbe la fattispecie codicistica nei casi di mendacio dichiarativo finalizzato al conseguimento del beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 7 d.l. n. 4/2019 costituisca norma speciale rispetto all'art. 316-ter c.p. e, perciò, ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente al capo B) (art. 316-ter c.p.) perché il fatto non sussiste. Ha altresì rideterminato la pena per il solo capo A) (art. 7 d.l. n. 4/2019) nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione, eliminando la pena di mesi 1 applicata in continuazione in relazione al capo B).

Norme richiamate

  • art. 15 cod. pen.

    Principio di specialità utilizzato dalla Corte per stabilire che, quando una norma speciale disciplina la stessa condotta, va applicata solo la disposizione speciale per evitare duplicazione sanzionatoria.

  • art. 316-ter cod. pen.

    "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi... consegue indebitamente erogazioni pubbliche... è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

    Fattispecie codicistica che punisce l'indebita percezione di erogazioni pubbliche subordinata al verificarsi dell'evento del conseguimento del beneficio e, per importi limitati, può comportare sanzione amministrativa.

  • art. 7 d.l. n. 4/2019 (conv. L. n. 26/2019)

    "Comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi... è punito con la reclusione da due a sei anni."

    Norma speciale a tutela delle risorse destinate al reddito di cittadinanza; è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata e prevede dolo specifico finalizzato all'ottenimento del beneficio, con un apparato sanzionatorio più grave che giustifica l'applicazione in via esclusiva.

  • art. 3 Cost.

    Riferimento costituzionale utilizzato nel bilanciamento tra diverse aliquote sanzionatorie e ragionevolezza della scelta legislativa, richiamato nella valutazione di compatibilità costituzionale della norma speciale.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nel contesto del rispetto del principio di responsabilità penale personale e della proporzionalità della pena nella valutazione della legittimità della disciplina speciale.

  • art. 133 cod. pen.

    Indicata dalla Corte come strumento per valutare il conseguimento effettivo del beneficio e l'importo come indici di gravità del fatto ai fini della determinazione della pena, e non come elemento idoneo a far convivere la fattispecie codicistica con quella speciale.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Riferimento normativo nella rubrica dell'art. 316-ter per evidenziare la residualità tra alcune fattispecie di truffa aggravata e l'indebita percezione di erogazioni pubbliche.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76

    Norma citata come parametro di riferimento rispetto alle dichiarazioni mendaci in materia amministrativa, ricondotta alla discussione sulla sovrapposizione di tutele e sanzioni.

Massime di principio

  • Quando esistono una legge speciale e una norma codicistica che puniscono condotte simili, va verificato il principio di specialità ex art. 15 cod. pen.: applicare la norma speciale evita duplicazioni sanzionatorie.
  • La presenza di un dolo specifico nella norma speciale (es. finalità di ottenere il reddito di cittadinanza) è elemento cruciale per riconoscere la specialità rispetto a fattispecie generiche.
  • Il conseguimento effettivo del beneficio e l'entità dell'importo non obbligano all'applicazione congiunta della fattispecie codicistica; tali elementi vanno piuttosto valutati come indici di gravità ai fini della determinazione della pena secondo art. 133 c.p.
  • La disparità di trattamento sanzionatorio tra norma speciale e norma codicistica può essere giustificata se la scelta legislativa risponde a esigenze di tutela specifiche e ragionevoli, senza violare i principi costituzionali di uguaglianza e proporzionalità.
  • In presenza di sovrapposizione normativa, il giudice deve ricercare elementi distintivi oggettivi (dolo specifico, finalità, consumazione anticipata) prima di dichiarare la coapplicabilità delle norme.
  • Se la legge speciale prevede un apparato sanzionatorio ampio che comprende diversi gradi di gravità, il suo ambito applicativo può assorbire anche i casi in cui si realizzi l'evento tipico della fattispecie codicistica.

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