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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17935/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione per presunta motivazione apparente e insufficiente valutazione dell'attendibilità delle persone offese (in particolare Vindigni), con rilievi su possibili motivi d'astio, incoerenze e mancanza di riscontri oggettivi; 2) travisamento della prova riguardo all'identificazione dell'imputato (ritenuta effettuata a distanza di anni e tramite ricerche online), e mancata valutazione della documentazione difensiva relativa all'assenza di notizie di stampa del 2014; 3) contestazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), sostenendo che le minacce erano finalizzate a un'estorsione comune e mancassero elementi tipici mafiosi quali intimidazione ambientale, omertà o assoggettamento collettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere meramente reiterativo, generico e aspecifico, non confrontandosi in modo puntuale con la motivazione delle decisioni di merito (tribunale e corte d'appello). Ha confermato implicitamente la condanna per estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso. Ha ritenuto legittima la valutazione della credibilità delle persone offese e la ricostruzione dell'identificazione, nonché l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per l'evocazione della contiguità mafiosa e la determinazione di uno stato di assoggettamento della vittima. Ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore delle parti civili (e dell'associazione) nelle misure indicate nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente al vizio di motivazione: la Corte richiede specificità del motivo di ricorso e il confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito; i rilievi generici o meramente reiterativi sono inammissibili.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante del metodo mafioso ricorre quando l'azione evocando la contiguità ad una associazione mafiosa sia funzionale a creare nella vittima uno stato di assoggettamento o di paura tale da distinguere l'azione da una comune estorsione; non occorre la prova di tutti gli elementi ambientali se dalle condotte emerge la prospettazione del pericolo derivante dal gruppo mafioso.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di inammissibilità delle impugnazioni per difetto di specificità: l'impugnazione deve enunciare e argomentare criticità rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione (somma a favore della Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della sentenza impugnata: la mera riproposizione di censure di grado precedente senza confutazione motivata delle ragioni che hanno portato al rigetto costituisce causa di inammissibilità.
  • La valutazione della credibilità delle persone offese e dell'identificazione non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione di merito descrive in modo coerente e plausibile le ragioni della scelta valutativa e offre spiegazioni logiche alle eventuali incongruenze e al ritardo nella denuncia.
  • L'aggravante del metodo mafioso richiede che le condotte evochino la contiguità a un'organizzazione mafiosa in modo tale da determinare nella vittima uno stato di assoggettamento o paura differente rispetto alla comune criminalità: il giudice valuta sia le modalità della condotta sia il contesto e le percezioni della vittima.
  • Il ritardo nella denuncia può essere plausibilmente giustificato dalla paura o dalla percezione di pericolo, anche quando la vittima denuncia solo dopo aver avuto notizia di procedimenti o condanne dei presunti autori.
  • Ricorsi giudicati infondati o meramente reiterativi possono comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni pecuniarie e la condanna al pagamento delle spese a norma dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno che la difesa, prima di proporre ricorso, valuti la novità e la specificità degli argomenti rispetto al giudicato di merito.

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