Cassazione Penale, Sentenza n. 17935/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione per presunta motivazione apparente e insufficiente valutazione dell'attendibilità delle persone offese (in particolare Vindigni), con rilievi su possibili motivi d'astio, incoerenze e mancanza di riscontri oggettivi; 2) travisamento della prova riguardo all'identificazione dell'imputato (ritenuta effettuata a distanza di anni e tramite ricerche online), e mancata valutazione della documentazione difensiva relativa all'assenza di notizie di stampa del 2014; 3) contestazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), sostenendo che le minacce erano finalizzate a un'estorsione comune e mancassero elementi tipici mafiosi quali intimidazione ambientale, omertà o assoggettamento collettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere meramente reiterativo, generico e aspecifico, non confrontandosi in modo puntuale con la motivazione delle decisioni di merito (tribunale e corte d'appello). Ha confermato implicitamente la condanna per estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso. Ha ritenuto legittima la valutazione della credibilità delle persone offese e la ricostruzione dell'identificazione, nonché l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per l'evocazione della contiguità mafiosa e la determinazione di uno stato di assoggettamento della vittima. Ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore delle parti civili (e dell'associazione) nelle misure indicate nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata relativamente al vizio di motivazione: la Corte richiede specificità del motivo di ricorso e il confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito; i rilievi generici o meramente reiterativi sono inammissibili.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante del metodo mafioso ricorre quando l'azione evocando la contiguità ad una associazione mafiosa sia funzionale a creare nella vittima uno stato di assoggettamento o di paura tale da distinguere l'azione da una comune estorsione; non occorre la prova di tutti gli elementi ambientali se dalle condotte emerge la prospettazione del pericolo derivante dal gruppo mafioso.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato in tema di inammissibilità delle impugnazioni per difetto di specificità: l'impugnazione deve enunciare e argomentare criticità rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
art. 616, cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione (somma a favore della Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della sentenza impugnata: la mera riproposizione di censure di grado precedente senza confutazione motivata delle ragioni che hanno portato al rigetto costituisce causa di inammissibilità.
- La valutazione della credibilità delle persone offese e dell'identificazione non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione di merito descrive in modo coerente e plausibile le ragioni della scelta valutativa e offre spiegazioni logiche alle eventuali incongruenze e al ritardo nella denuncia.
- L'aggravante del metodo mafioso richiede che le condotte evochino la contiguità a un'organizzazione mafiosa in modo tale da determinare nella vittima uno stato di assoggettamento o paura differente rispetto alla comune criminalità: il giudice valuta sia le modalità della condotta sia il contesto e le percezioni della vittima.
- Il ritardo nella denuncia può essere plausibilmente giustificato dalla paura o dalla percezione di pericolo, anche quando la vittima denuncia solo dopo aver avuto notizia di procedimenti o condanne dei presunti autori.
- Ricorsi giudicati infondati o meramente reiterativi possono comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni pecuniarie e la condanna al pagamento delle spese a norma dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno che la difesa, prima di proporre ricorso, valuti la novità e la specificità degli argomenti rispetto al giudicato di merito.
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