Cassazione Penale, Sentenza n. 4444/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, amministratori di società operanti nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi digitali, erano indagati per il delitto di frode nell'erogazione di contributi (art. 640 bis c.p.), avendo richiesto erogazioni a fondo perduto previste dall'art. 25 del d.l. 34/2020 tramite documentazione ritenuta attestante operazioni mai eseguite. Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. contestando il fumus delicti basato su anomalie nelle fatture del 2019. In sede di riesame la difesa aveva prodotto documentazione (pareri di esperti, consulenza informatica, dati contabili) per dimostrare l'effettiva operatività delle società e l'esistenza delle operazioni, ma il Tribunale del riesame non ha valutato né motivato rispetto a tali elementi e contestazioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per omessa valutazione degli elementi difensivi che, in astratto, potevano escludere il fumus commissi delicti. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato che il Tribunale del riesame deve esaminare concretamente le contestazioni difensive e l'integralità dei presupposti della misura. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Campobasso per un nuovo giudizio, con la pienezza dei poteri di valutazione sia degli elementi a fondamento del provvedimento genetico sia di quelli prodotti dalla difesa.
Norme richiamate
Fondamento della imputazione per frode in danno dello Stato/erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto che la sussistenza del fumus andava valutata anche alla luce delle contestazioni difensive
art. 25 d.l. 19 maggio 2020 n. 34
art. 25 d.l. 19/05/2020, n.34
Norma che prevede erogazioni a fondo perduto per imprese colpite dalla crisi COVID-19; costituiva il titolo delle istanze di contributo oggetto della contestazione
Norma sul sequestro preventivo; richiamata quale base procedurale per la misura reale adottata
Norma sul procedimento e sui presupposti del sequestro preventivo disposto dal G.I.P.; va valutata congiuntamente alle altre garanzie procedurali
Riferimento a fattispecie correlate alle frodi informatiche e documentali utilizzate per commettere la frode, rilevante per la valutazione della documentazione prodotta
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Disposizione procedurale richiamata per le forme d'esame del ricorso in Cassazione, in considerazione delle particolari esigenze temporali legate al contesto emergenziale
Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto deducibile la violazione per omessa motivazione relativa a elementi decisivi
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
art. 324, comma 5, c.p.p.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento: rinvio al Tribunale competente per il riesame pieno
Massime di principio
- In sede di riesame delle misure cautelari reali il Tribunale deve valutare "in concreto" le contestazioni difensive e l'integralità degli elementi a fondamento del provvedimento genetico; l'omessa valutazione integra vizio di motivazione.
- Se la difesa produce documentazione e consulenze che possono, astrattamente, escludere il fumus commissi delicti, il giudice del riesame è tenuto a prenderle in considerazione e a motivare il rigetto, altrimenti l'atto è annullabile in Cassazione.
- La sussistenza del fumus delicti per frodi relative a contributi pubblici richiede un'apprezzamento contestuale delle anomalie documentali e delle censure difensive sulla loro effettiva operatività: non è sufficiente un giudizio meramente formale.
- Per carenze motivazionali rilevanti riguardanti aspetti decisivi può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; la Corte è altresì pronta ad annullare e rinviare per nuovo giudizio quando il giudice di merito non ha svolto la funzione di garanzia richiesta.
- In casi di contestazioni tecniche (consulenze contabili/informatiche), il Tribunale del riesame dovrebbe valutare la rilevanza e la credibilità degli elementi peritali prodotti dalla difesa prima di confermare misure reali come il sequestro.
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