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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4324/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione a seguito di assoluzione dai reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9-10-1990, n. 309; per il reato richiamato dall'art. 390 c.p. era intervenuta estinzione per prescrizione. Il ricorrente deduceva che il giudice della riparazione non aveva valutato se il suo comportamento, eventualmente doloso o gravemente colposo, avesse concretamente inciso sull'adozione e sulla durata della misura cautelare, e lamentava che la Corte territoriale avesse fondato la decisione sulla condotta accertata in via definitiva (condanna per art. 390 c.p.) anziché sui fatti che avevano giustificato la misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse puntuale, coerente e priva di vizi logico-giuridici: la Corte d'appello aveva correttamente valutato elementi (tra cui precedenti condanne e dichiarazioni del collaboratore Maviglia) che dimostravano la perdurante presenza dell'imputato nel contesto del narcotraffico e la sua condotta caratterizzata da macroscopica negligenza e imprudenza. Da tali fatti il giudice di merito ha desunto l'esistenza di colpa grave rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p., con rapporto di causa-effetto rispetto all'adozione della misura restrittiva. La Cassazione ha ricordato che il suo sindacato è limitato al controllo della logicità e coerenza della motivazione e non consente nuova valutazione di merito. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9-10-1990, n. 309 (artt. 73 e 74)

    Norme sul traffico di stupefacenti; oggetto delle imputazioni per le quali il ricorrente era stato assolto in primo grado e per cui si chiedeva la riparazione.

  • art. 390 cod. pen.

    Articolo relativo a una delle imputazioni per le quali, in sede definitiva, era intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte territoriale ha considerato l'esistenza di precedenti e condanne connesse alla materia del narcotraffico nel valutare la condotta complessiva dell'interessato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferito nel ricorso a proposito dell'imputazione per associazione mafiosa; la Corte di merito ha escluso la stabile partecipazione a sodalizi ma ha ritenuto comunque rilevanti comportamenti che creavano l'apparenza di partecipazione ad attività criminali.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente una "colpa grave" del ricorrente, intesa come macroscopica negligenza o imprudenza che ha creato l'apparenza di illiceità e ha contribuito all'adozione della misura cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di cassazione alla verifica della logicità e coerenza della motivazione, non consentendo una rivalutazione autonoma degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione verifica la coerenza logico-argomentativa della decisione di merito, non riesamina i fatti: pertanto il ricorrente per ottenere riparazione deve contestare vizi di razionalità o illogicità della motivazione e/o fornire elementi nuovi idonei a scalfire la valutazione di merito.
  • Per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione non basta l'assoluzione: il giudice valuta se la condotta dell'imputato abbia determinato, per grave e macroscopica negligenza o imprudenza, l'apparenza di partecipazione all'attività criminosa (colpa grave) che abbia ingenerato l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La valutazione della sussistenza di colpa grave può fondarsi su elementi precedenti e successivi alla detenzione e non è limitata rigidamente al contenuto della sentenza di merito; rilevano anche dichiarazioni di terzi e precedenti pertinenti al contesto criminale.
  • Chi contesta una decisione di rigetto della riparazione deve, oltre a evidenziare errori di diritto, mostrare che le conclusioni di fatto sono contraddittorie, manifestamente illogiche o comunque non compatibili con una plausibile opinabilità; altrimenti il sindacato di legittimità sarà precluso.
  • In fase preventiva occorre distinguere tra condotta effettivamente integrativa di reato e condotta che crea solo un'apparenza di illiceità: la seconda può comunque escludere la riparazione se deriva da colpa grave, cioè da comportamento prevedibile e gravemente trascurato dall'interessato.

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