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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4318/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza di condanna (art. 589-bis c.p.) relativa a un investimento di una bicicletta. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: contesta il nesso causale tra l'elevato tasso alcolemico e le violazioni della circolazione ravvisate; osserva che il consulente del pubblico ministero ha ammesso l'assenza di elementi oggettivi dirimenti; sottolinea l'assenza di tracce di frenata e prospetta che ciò potrebbe dipendere da un tentativo inefficace di frenata; fa notare la mancanza di segni esteriori di ebbrezza (anche in base a conversazioni telefoniche) e contesta la valutazione sul concorso di colpa della vittima e sul mancato riconoscimento o mancato pieno apprezzamento delle circostanze attenuanti (comportamento immediato di soccorso e tentativi di rianimazione). Chiede annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità si limiti a verificare la coerenza logico-argomentativa della motivazione e non consenta una rivalutazione di merito degli elementi probatori. Nel caso concreto la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta puntuale e coerente: la mancata reazione e l'assenza di manovre di evitamento sono state interpretate come espressione di ridotta capacità percettiva e reattività riconducibile all'elevato stato di ebbrezza dell'imputato. La Corte ha altresì giudicato congrua la valutazione circa il concorso di colpa della vittima (di scarsa rilevanza) e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, richiamando anche il precedente dell'imputato in materia di guida (art. 187 c.d.s.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma base del reato contestato (omicidio/lesioni stradali aggravate da guida in stato di ebbrezza); la Corte ha ritenuto che l'alto tasso alcolemico, unitamente alla condotta di guida (mancata reazione/assenza di manovre di evitamento), giustifichi la responsabilità dell'imputato e la condanna ai sensi di questa disposizione

  • art. 589-bis, comma 7 c.p.

    Comma che disciplina il concorso di colpa della vittima e la possibile riduzione della pena; la Corte territoriale ha riconosciuto un concorso di colpa della vittima ma di scarsa rilevanza, giustificando una diminuzione della pena inferiore al massimo consentito

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato della Cassazione ai vizi di motivazione e impedisce la rinnovata valutazione del merito probatorio; la Corte ha applicato questo principio per escludere la rilettura degli elementi fattuali alla stregua proposta dal ricorrente

  • art. 187 c.d.s.

    Norma richiamata in rapporto a precedenti di guida dell'imputato; utilizzata in motivazione nel valutare il trattamento sanzionatorio complessivo

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Richiamato rispetto alla requisitoria del Procuratore generale (richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso); non ha inciso sulla decisione di rigetto che è stata presa sul merito delle censure

Massime di principio

  • La Corte di legittimità controlla la coerenza logico-argomentativa della motivazione, non riesamina i fatti: censure che attengono alla valutazione probatoria trovano limite in Cassazione se la motivazione è logicamente congrua
  • Un parere tecnico che non fornisca elementi oggettivi dirimenti non impedisce la condanna se il giudice di merito, con motivazione coerente, ricava dagli altri elementi (comportamento del conducente, dinamica, assenza di manovre di evitamento) la responsabilità collegabile allo stato di ebbrezza
  • L'assenza di tracce di frenata o di manovre evasive può essere spiegata tecnicamente, ma il giudice può ragionevolmente inferire perdita di prontezza e capacità percettiva se tale inferenza è argomentata e compatibile con il quadro probatorio
  • Il concorso di colpa della vittima (es. bicicletta senza dispositivi, abbigliamento non visibile) può ridurre la pena, ma la riduzione sarà modulata in funzione della preponderanza della colpa dell'imputato; non è automatico che si applichi la riduzione massima
  • Il pronto soccorso e il comportamento di soccorso dell'imputato possono costituire elementi per ottenere attenuanti, ma non necessariamente prevalgono su elementi aggravanti come elevato tasso alcolemico e condotte di guida pericolose

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