Cassazione Penale, Sentenza n. 4316/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.). Il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del reato (incidente 02/12/2007, decesso 03/12/2007; sentenza d'appello 25/02/2020) e denunciava che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla richiesta, formulata in appello, di concessione del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla prescrizione: ha ritenuto applicabile l'art. 157 c.p. (raddoppio del termine prescrizionale per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione), con conseguente termine massimo di prescrizione di 15 anni decorrente dal 03/12/2007, per cui il reato non era estinto. Ha invece accolto il motivo relativo alla mancata pronuncia sulla non menzione, rilevando la carenza di motivazione della Corte d'appello su quel punto. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma; ha rigettato il ricorso per il resto.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio colposo; contestata la responsabilità per il delitto in oggetto
art. 157 cod. pen.
Prevede il raddoppio del termine prescrizionale quando il delitto è aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale: applicato nel caso concreto, ha portato al computo di un termine massimo di prescrizione di 15 anni decorrenti dalla data del decesso (03/12/2007), escludendo l'estinzione per prescrizione alla data della sentenza d'appello
Giurisprudenza di legittimità sulla motivazione (Cass. sez. 1 e sez. 6 citate)
Richiama il principio secondo cui la motivazione è mancante non solo se totalmente assente ma anche quando mancano passaggi argomentativi necessari su questioni dedotte dalle parti; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia sufficientemente motivato in ordine alla richiesta di non menzione
Massime di principio
- Quando il fatto è qualificato come omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, va applicato art. 157 c.p. per il raddoppio dei termini di prescrizione: il calcolo parte dalla data del decesso del soggetto offeso.
- Se l'imputato ottiene circostanze attenuanti equivalenti, ciò può incidere sul regime sanzionatorio ma non elimina automaticamente l'aggravante che raddoppia i termini prescrizionali se riconosciuta.
- Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente sulle questioni devolute in appello (ad es. richiesta di non menzione); la mancata o insufficiente motivazione su punti specifici può determinare l'annullamento parziale con rinvio da parte della Cassazione.
- La Cassazione può rigettare i motivi di nullità o i rilievi relativi alla prescrizione se il quadro normativo e fattuale dimostra che il termine non è decorso, ma può comunque accogliere motivi connessi alla carenza di motivazione e ordinare un nuovo esame limitato a quel profilo.
- In casi simili, chi impugna per prescrizione deve calcolare attentamente i termini tenendo conto di aggravanti o attenuanti equivalenti che incidono sulla durata massima possibile della prescrizione.
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