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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4322/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Miranda Gaetano impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art.95 D.P.R. 30.05.2002 n.115: con dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata il 02.03.2016 per ottenere il patrocinio a spese dello Stato ometteva e falsificava dati sul proprio nucleo familiare e sui redditi percepiti nel 2014 (indicando un reddito di 5.100 euro e l'assenza di familiari conviventi) mentre gli accertamenti evidenziavano un reddito familiare complessivo di 20.359,00 euro e un suo reddito di 10.855,30 euro, nonché la convivenza con moglie e figli dal 02.11.2013 a novembre 2015. Miranda deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che al momento della dichiarazione era detenuto e che nel 2014 non coabitava con la moglie, essendo formalmente residente altrove (Via Eschilo 8, certificazione anagrafica), e deduceva inoltre violazione per mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e volto a ottenere una diversa valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della Corte territoriale che, sulla base degli accertamenti (relazione U.E.P.E., nota dei Carabinieri, procedimento presso il Tribunale di sorveglianza), aveva accertato la convivenza effettiva e la volontà consapevole della falsità nella dichiarazione. Ha altresì confermato il rigetto delle attenuanti generiche per la gravità della condotta e i precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30.05.2002 n.115, art.95

    Il reato si consuma con la presentazione falsa o l'omissione delle dichiarazioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio; è richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà della falsità, mentre il falso colposo non è punito.

  • Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015 (Di Stasi)

    Richiama il principio che il dolo generico deve essere rigorosamente provato e che il sistema non incrimina il falso documentale colposo.

  • Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010 (Zago)

    Conferma l'esigenza di prova del dolo per la sussistenza del reato relativo alle false dichiarazioni per il gratuito patrocinio.

  • Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015

    Il concetto di 'convivenza' non si limita alla mera coabitazione formale ma comprende rapporti stabili e continuativi di comunanza di vita, che possono persistere anche se la coabitazione è cessata per cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

  • Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014

    In tema di valutazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice consideri tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli; è sufficiente che indichi quelle ritenute decisive o rilevanti.

  • Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010

    Principio consolidato sul modo di motivare il diniego delle attenuanti generiche: rilevanza degli elementi individuati come decisivi dal giudice.

Massime di principio

  • Per il gratuito patrocinio va dichiarato il reddito familiare complessivo: la mera residenza anagrafica diversa non esclude la valutazione della convivenza di fatto e la rilevanza dei redditi dei conviventi.
  • Il reato di falsa dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato richiede il dolo generico: è necessario provare la consapevolezza e volontà della falsità; la semplice negligenza o leggerezza può escludere il reato.
  • La prova della convivenza può fondarsi su elementi fattuali (relazioni U.E.P.E., atti di polizia giudiziaria, atti del procedimento esecutivo) e prevale sulla formalità della residenza anagrafica.
  • Il ricorso per Cassazione che si limiti a sollecitare una diversa valutazione dei fatti, senza dimostrare errori di diritto o vizi di motivazione specifici, è inammissibile.
  • Nel rigetto delle attenuanti generiche il giudice non deve esaminare tutte le circostanze, ma motivare sulle ragioni decisive che giustificano il diniego, tenendo conto della gravità della condotta e dei precedenti.

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