Cassazione Penale, Sentenza n. 4322/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Miranda Gaetano impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art.95 D.P.R. 30.05.2002 n.115: con dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata il 02.03.2016 per ottenere il patrocinio a spese dello Stato ometteva e falsificava dati sul proprio nucleo familiare e sui redditi percepiti nel 2014 (indicando un reddito di 5.100 euro e l'assenza di familiari conviventi) mentre gli accertamenti evidenziavano un reddito familiare complessivo di 20.359,00 euro e un suo reddito di 10.855,30 euro, nonché la convivenza con moglie e figli dal 02.11.2013 a novembre 2015. Miranda deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che al momento della dichiarazione era detenuto e che nel 2014 non coabitava con la moglie, essendo formalmente residente altrove (Via Eschilo 8, certificazione anagrafica), e deduceva inoltre violazione per mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e volto a ottenere una diversa valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della Corte territoriale che, sulla base degli accertamenti (relazione U.E.P.E., nota dei Carabinieri, procedimento presso il Tribunale di sorveglianza), aveva accertato la convivenza effettiva e la volontà consapevole della falsità nella dichiarazione. Ha altresì confermato il rigetto delle attenuanti generiche per la gravità della condotta e i precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30.05.2002 n.115, art.95
Il reato si consuma con la presentazione falsa o l'omissione delle dichiarazioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio; è richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà della falsità, mentre il falso colposo non è punito.
Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015 (Di Stasi)
Richiama il principio che il dolo generico deve essere rigorosamente provato e che il sistema non incrimina il falso documentale colposo.
Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010 (Zago)
Conferma l'esigenza di prova del dolo per la sussistenza del reato relativo alle false dichiarazioni per il gratuito patrocinio.
Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015
Il concetto di 'convivenza' non si limita alla mera coabitazione formale ma comprende rapporti stabili e continuativi di comunanza di vita, che possono persistere anche se la coabitazione è cessata per cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
In tema di valutazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice consideri tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli; è sufficiente che indichi quelle ritenute decisive o rilevanti.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Principio consolidato sul modo di motivare il diniego delle attenuanti generiche: rilevanza degli elementi individuati come decisivi dal giudice.
Massime di principio
- Per il gratuito patrocinio va dichiarato il reddito familiare complessivo: la mera residenza anagrafica diversa non esclude la valutazione della convivenza di fatto e la rilevanza dei redditi dei conviventi.
- Il reato di falsa dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato richiede il dolo generico: è necessario provare la consapevolezza e volontà della falsità; la semplice negligenza o leggerezza può escludere il reato.
- La prova della convivenza può fondarsi su elementi fattuali (relazioni U.E.P.E., atti di polizia giudiziaria, atti del procedimento esecutivo) e prevale sulla formalità della residenza anagrafica.
- Il ricorso per Cassazione che si limiti a sollecitare una diversa valutazione dei fatti, senza dimostrare errori di diritto o vizi di motivazione specifici, è inammissibile.
- Nel rigetto delle attenuanti generiche il giudice non deve esaminare tutte le circostanze, ma motivare sulle ragioni decisive che giustificano il diniego, tenendo conto della gravità della condotta e dei precedenti.
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