Parere n. 32/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Rosanna Varvaro, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Pirrello, contro l’Assessorato regionale dell’agricoltura, per l’annullamento del provvedimento del predetto Assessorato prot. n. 48197 del 6 marzo 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento dell’Assessorato regionale dell’agricoltura prot. n. 48197 del 6 marzo 2023, di rigetto del ricorso gerarchico relativo alla revoca parziale di un finanziamento OCM 2017/2018.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, il provvedimento con cui l’Assessorato regionale dell’agricoltura ha rigettato il ricorso gerarchico avverso la contestazione di un’irregolarità nella determinazione dell’importo liquidato per un piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, finanziato nell’ambito del bando OCM 2017/2018. L’irregolarità è stata ricondotta alla violazione dell’art. 45, comma 3, lettera a), del regolamento UE n. 1149 del 15 aprile 2016, concernente il limite del sostegno in presenza di contributi in natura. La ricorrente ha dedotto la nullità dell’atto per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, nonché l’annullabilità per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’amministrazione fosse intervenuta dopo la conclusione del procedimento, la liquidazione del saldo e la liberazione della garanzia fideiussoria. Il Consiglio ha dovuto verificare preliminarmente la ricevibilità del ricorso e, soprattutto, se la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa, quale presupposto di ammissibilità del ricorso straordinario.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile sotto il profilo del termine, perché notificato il 3 luglio 2023 entro i centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato del 6 marzo 2023. Tuttavia, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa. La controversia è stata qualificata come avente a oggetto, nella sostanza, la revoca parziale di un finanziamento pubblico per il sopravvenuto inadempimento di un obbligo posto dalla disciplina del contributo. Non si discute, quindi, della legittimità originaria della concessione né dell’esercizio di una potestà discrezionale di riconsiderazione dell’interesse pubblico, ma della conservazione di un’agevolazione già concessa e del rispetto delle condizioni cui essa era subordinata. Tale situazione incide su una posizione di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso straordinario non è pertanto proponibile, ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., limitandosi alle controversie devolute alla giustizia amministrativa. È stata fatta salva la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla comunicazione del decreto presidenziale di recepimento del parere, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con gli effetti previsti dalla norma.
Osservazioni
Ricevibilità del ricorso
Il ricorso è stato notificato entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 e, sotto questo profilo, è ricevibile.
Giurisdizione sulla revoca del finanziamento
La controversia riguarda la revoca parziale di un finanziamento pubblico conseguente all’asserito inadempimento di obblighi cui era subordinata la conservazione dell’agevolazione. In tale situazione l’amministrazione non esercita un potere autoritativo di riconsiderazione dell’interesse pubblico, ma fa valere gli effetti dell’inadempimento nell’ambito del rapporto concessorio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario.
Inammissibilità del ricorso straordinario
Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giustizia amministrativa; il difetto di giurisdizione amministrativa comporta quindi l’inammissibilità del rimedio.
Possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario
È fatta salva la facoltà di proporre l’azione civile de eadem re entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Il termine decorre dalla futura comunicazione del decreto presidenziale che recepirà il parere.
Norme richiamate
Il termine è stato ritenuto rispettato, poiché il ricorso è stato notificato il 3 luglio 2023 rispetto al provvedimento del 6 marzo 2023.
art. 45, comma 3, lettera a), regolamento UE n. 1149 del 15 aprile 2016
il sostegno pagato per l’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura al termine dell’operazione
La disposizione costituisce la condizione normativa la cui asserita violazione ha determinato la contestazione dell’irregolarità e la revoca parziale del finanziamento.
art. 21-septies l. n. 241/1990
violazione o elusione di giudicato
La ricorrente ha invocato la nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato; il Collegio non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendo preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione.
il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giustizia amministrativa
La disposizione esclude il ricorso straordinario quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
termine perentorio di tre mesi
La norma consente di riproporre davanti al giudice ordinario la domanda relativa alla medesima controversia, con decorrenza individuata dal Collegio nella comunicazione del decreto presidenziale di recepimento del parere.
Cass., sez. un., ord. 18 maggio 2021, n. 13492
La controversia sulla revoca di un finanziamento per l’inadempimento di condizioni sopravvenute incide su una posizione di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Cass., sez. un., ord. 30 luglio 2020, n. 16457
La revoca di un finanziamento pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione fa valere la decadenza del beneficiario per mancata osservanza degli obblighi cui la legge o il provvedimento subordinano l’erogazione.
Cass., sez. un., ord. 20 novembre 2020, n. 26501
È ribadita la distinzione tra l’esercizio di un potere amministrativo e la mera applicazione delle conseguenze dell’inadempimento degli obblighi connessi al finanziamento.
C.G.A.R.S., sezioni riunite, 18 gennaio 2024, n. 1946
Nel rapporto obbligatorio instaurato con la concessione del finanziamento vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo.
C.G.A.R.S., sezioni riunite, 13 dicembre 2022, n. 624/2022
Le controversie relative al rapporto obbligatorio conseguente alla concessione del finanziamento, quando concernono diritti soggettivi, spettano al giudice ordinario.
Massime di principio
- La controversia sulla revoca o riduzione di un finanziamento pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione fa valere il mancato adempimento di obblighi cui la legge o il provvedimento di concessione subordinano l’erogazione o la conservazione dell’agevolazione.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia riguarda l’esercizio di un potere autoritativo relativo alla concessione originaria del finanziamento o alla riconsiderazione discrezionale dell’interesse pubblico; non sussiste quando l’atto si limita a trarre le conseguenze dell’inadempimento nell’ambito del rapporto concessorio.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Regione è ammissibile soltanto per controversie devolute alla giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a.; il difetto di tale presupposto determina l’inammissibilità del rimedio.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e alle condizioni dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; nel caso esaminato, il termine di tre mesi decorre dalla comunicazione del decreto presidenziale di recepimento del parere.
Inquadramento dell’affare
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, corredato da istanza cautelare, proposto da una beneficiaria di un finanziamento per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell’ambito del bando OCM 2017/2018. Il ricorso era diretto contro il provvedimento dell’Assessorato regionale dell’agricoltura prot. n. 48197 del 6 marzo 2023, che aveva rigettato il ricorso gerarchico avverso la contestazione di un’irregolarità nella determinazione dell’importo liquidato.
Vicenda amministrativa
L’Ispettorato per l’agricoltura di Palermo aveva accertato la regolarità contabile delle opere, liquidato il saldo del progetto e comunicato la liberazione della fideiussione. Successivamente era stata contestata un’irregolarità collegata alla violazione dell’art. 45, comma 3, lettera a), del regolamento UE n. 1149 del 15 aprile 2016, relativo al limite del sostegno quando l’operazione comprende contributi in natura.
La ricorrente ha sostenuto che il procedimento fosse ormai concluso e che l’intervento successivo dell’amministrazione, dopo il pagamento del saldo e la liberazione della garanzia, fosse illegittimo.
Motivi dedotti
La ricorrente ha denunciato:
- la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, per violazione o elusione del giudicato;
- l’annullabilità per violazione di legge ed eccesso di potere;
- l’intervenuta chiusura del procedimento amministrativo prima dell’adozione dell’atto contestato;
- l’avvenuta liquidazione del saldo e la liberazione del fideiussore.
Istanza cautelare
Con precedente parere n. 429/2023, adottato il 10 ottobre 2023, il Consiglio aveva respinto la domanda cautelare. Il periculum non era stato adeguatamente dedotto e il danno prospettato aveva natura economico-patrimoniale, peraltro di ammontare non esorbitante e quindi ritenuto risarcibile. Il Presidente della Regione Siciliana aveva successivamente adottato il d.P.Reg. n. 436/2023.
Ricevibilità e questione di giurisdizione
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché notificato il 3 luglio 2023 entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Il Collegio ha però qualificato sostanzialmente la controversia come una controversia sulla revoca parziale del finanziamento. L’atto non riguardava un vizio originario del provvedimento di concessione né una nuova valutazione discrezionale dell’opportunità di concedere il contributo. Esso si fondava, invece, sull’asserita violazione sopravvenuta di un obbligo previsto dalla disciplina del finanziamento e considerato essenziale per la conservazione dell’agevolazione.
Distinzione tra potere amministrativo e rapporto concessorio
Secondo il Collegio, quando l’amministrazione fa valere l’inadempimento del beneficiario rispetto agli obblighi connessi al finanziamento, la posizione del beneficiario è qualificabile come diritto soggettivo. In tale ipotesi l’amministrazione non esercita un potere autoritativo di concessione o di ritiro per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ma applica le conseguenze dell’inadempimento nell’ambito del rapporto obbligatorio instaurato con l’erogazione del contributo.
Il parere richiama, in tal senso, la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, tra cui le ordinanze n. 13492 del 18 maggio 2021, n. 16457 del 30 luglio 2020 e n. 26501 del 20 novembre 2020, nonché precedenti dello stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Esito del ricorso straordinario
Poiché la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., secondo cui il rimedio è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giustizia amministrativa. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure di nullità, violazione di legge ed eccesso di potere.
Possibilità di riproporre la domanda
Il parere ha fatto salva la facoltà di proporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi e con gli effetti previsti dalla disposizione. Il dies a quo è stato individuato nella futura comunicazione del decreto presidenziale di recepimento del parere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 29/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 30/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 31/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →