Parere n. 257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto dell’11 aprile 2016 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto dell’11 aprile 2016 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, fondato sull’esistenza di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, sostenendo che tale decreto non sarebbe stato notificato al difensore di fiducia come prescritto dall’art. 460, comma 3, cod. proc. pen. e che, per tale ragione, egli avrebbe omesso in buona fede di dichiarare il precedente penale. Ha inoltre dedotto la propria piena integrazione nella comunità nazionale. La questione concerne, da un lato, gli effetti dell’omessa notificazione del decreto penale sulla sua validità e sulla possibilità di opporlo come presupposto del diniego amministrativo e, dall’altro, l’ampiezza della discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della domanda di cittadinanza e della condotta dell’istante.
Il parere
La Sezione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha espresso parere per il rigetto. L’omessa notificazione del decreto penale non ne determina l’invalidità, ma può integrare una nullità del procedimento penale impeditiva del decorso del termine per l’opposizione nei confronti del soggetto destinatario della notifica mancante. Tale eventuale nullità resta comunque riferita al decreto penale e non si riverbera automaticamente sul provvedimento amministrativo, poiché l’atto penale è considerato dall’Amministrazione quale presupposto dell’accertamento dei fatti, non quale atto del procedimento amministrativo. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo alla cittadinanza. L’Amministrazione può considerare, ai fini della stabile integrazione e dell’irreproachablezza della condotta, anche il rispetto delle regole della convivenza civile non penalmente rilevanti. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a contestare la rilevanza attribuita dall’Amministrazione ai fatti oggetto del procedimento penale.
Osservazioni
Omessa notificazione del decreto penale di condanna
L’omessa notificazione non incide sulla validità del decreto penale, trattandosi di atto distinto e autonomo rispetto all’atto cui si riferisce. Essa può costituire una nullità del procedimento penale che impedisce il decorso del termine per proporre opposizione, limitatamente al soggetto nei cui confronti la notificazione è mancata.
Effetti dell’eventuale nullità penale sul provvedimento amministrativo
L’eventuale nullità relativa al decreto penale non si trasferisce automaticamente sul diniego di cittadinanza, poiché il decreto è stato considerato dall’Amministrazione sul piano dell’accertamento dei fatti e non come atto del procedimento amministrativo.
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente non vanta un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ma un interesse legittimo.
Rilevanza della condotta del richiedente
Nella valutazione della stabile integrazione nel tessuto sociale l’Amministrazione può considerare le condizioni lavorative, economiche e familiari nonché l’irreproachablezza della condotta, comprendendo il rispetto delle regole della convivenza civile anche oltre le sole condotte penalmente rilevanti. Il ricorrente non ha contestato con elementi specifici la rilevanza attribuita ai fatti dall’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di valutazione discrezionale dell’Amministrazione e non attribuisce allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
art. 460, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la notificazione del decreto penale di condanna; l’omessa notificazione può determinare una nullità del procedimento e impedire il decorso del termine per l’opposizione nei confronti del destinatario non raggiunto.
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
È richiamato in relazione all’estinzione del reato conseguente al decorso del termine previsto dalla disposizione.
È richiamato in relazione alla restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale.
art. 186, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Prevede la fattispecie di guida in stato di ebbrezza, oggetto del decreto penale considerato dall’Amministrazione.
art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presso il Consiglio di Stato.
art. 36 r.d. 21 aprile 1942, n. 444
Richiede la rituale richiesta di parere e la formale relazione ministeriale; la loro mancanza aveva determinato l’adozione del parere interlocutorio per acquisirle.
Massime di principio
- L’omessa notificazione di un atto processuale penale non ne determina, di per sé, l’invalidità sostanziale, ma può integrare una nullità del procedimento con effetti sul decorso dei termini processuali nei confronti del destinatario della notificazione omessa.
- L’eventuale invalidità del provvedimento penale assunto come presupposto fattuale non si riverbera automaticamente sul provvedimento amministrativo che utilizzi i fatti accertati per una valutazione autonoma, salvo che siano specificamente contestati l’accertamento dei fatti o l’autonoma valutazione amministrativa.
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di discrezionalità politico-amministrativa e attribuisce al richiedente un interesse legittimo, non un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- Nella valutazione della stabile integrazione dello straniero possono assumere rilievo le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irrepropriatezza della condotta, compreso il rispetto delle regole della convivenza civile non limitate alle sole violazioni penalmente rilevanti.
Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino iraniano contro il Ministero dell’interno avverso il decreto dell’11 aprile 2016, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse fattuali
L’istanza di cittadinanza era stata presentata il 21 ottobre 2013. Il diniego ministeriale era fondato sull’esistenza di un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Terni il 2 febbraio 2012, divenuto esecutivo il 9 maggio 2012, per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 1, del codice della strada. Il precedente non era stato dichiarato dal richiedente nella domanda di cittadinanza.
Il ricorrente ha sostenuto che il decreto penale non fosse mai stato notificato al difensore di fiducia, in violazione dell’art. 460, comma 3, cod. proc. pen. Secondo la prospettazione, tale omissione lo avrebbe indotto a ritenere che si trattasse di un mero illecito amministrativo e avrebbe reso incolpevole la mancata dichiarazione del precedente. Ha inoltre dedotto la propria piena integrazione nella comunità nazionale.
Svolgimento del procedimento consultivo
Con il parere interlocutorio n. 1047 del 17 aprile 2018 la Sezione aveva rilevato la mancanza della rituale richiesta di parere e della formale relazione ministeriale previste dall’art. 36 del r.d. n. 444/1942. Il Ministero dell’interno ha successivamente trasmesso la relazione con nota del 16 ottobre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
Omessa notificazione del decreto penale
La Sezione ha distinto la validità del decreto penale dalla notificazione dello stesso. La notificazione è un atto autonomo e distinto rispetto all’atto notificato; pertanto, la sua omissione non incide sulla validità del decreto penale.
L’omessa notificazione può tuttavia determinare una nullità del procedimento penale, con l’effetto di impedire il decorso del termine per proporre opposizione nei confronti del soggetto al quale la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata. Tale effetto riguarda il piano processuale penale e non comporta automaticamente l’invalidità del successivo provvedimento amministrativo.
Autonomia della valutazione amministrativa
Il decreto penale è stato utilizzato dall’Amministrazione come elemento di fatto nell’ambito della valutazione relativa alla concessione della cittadinanza. L’eventuale nullità del decreto o del procedimento penale, riferita all’omessa notificazione, non si trasferisce automaticamente sul diniego amministrativo, poiché l’atto penale opera quale presupposto dell’accertamento fattuale e non quale atto del procedimento amministrativo.
La valutazione compiuta dal Ministero è quindi autonoma rispetto a quella dell’autorità giudiziaria. Il ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a contestare né la rilevanza dei fatti né l’apprezzamento amministrativo compiuto ai fini della domanda di cittadinanza.
Natura discrezionale della concessione della cittadinanza
La Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza, compresi i pareri n. 1225 e n. 943 del 2022, nonché alcune pronunce della Sezione III del 2021 e del 2022. Secondo tale orientamento, la concessione della cittadinanza comporta l’inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l’acquisizione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini.
Ne deriva che il richiedente non è titolare di un diritto soggettivo alla cittadinanza, ma di un interesse legittimo rispetto all’esercizio di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. L’Amministrazione deve apprezzare un complesso di circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione nel tessuto sociale, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irrepropriatezza della condotta.
Nell’ambito di tale valutazione possono rilevare non soltanto le condanne o gli illeciti penalmente rilevanti, ma anche il rispetto generale delle regole della convivenza civile.
Esito
La Sezione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento UE 2016/679.
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