Parere n. 31/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- ed ivi residente nella Via -OMISSIS- n° -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- ed ivi residente nella Via -OMISSIS- n° -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- ed ivi residente nella Via -OMISSIS- n°-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- ed ivi residente nella Via -OMISSIS- n°-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’Avv.to Calogero U. Marino, contro il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, costituito, per l’annullamento - dell’ordinanza di demolizione n° -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del dirigente del Settore V° Urbanistica, notificata ai ricorrenti in data 11 ottobre 2024, a mezzo della quale è stata intimata la demolizione delle opere ivi indicate, in quanto asseritamente abusive, sull’immobile identificato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Sciacca al Foglio di Mappa -OMISSIS- particella -OMISSIS-; - ove occorra e per quanto di interesse della nota del Settore V° Urbanistica Prot Par -OMISSIS- del -OMISSIS-; - ove occorra e per quanto di interesse della nota del Settore V° Urbanistica Prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui semplicemente sospende piuttosto che annullare l’ordinanza di demolizione n° -OMISSIS- del -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione di un’ordinanza di demolizione di opere edilizie asseritamente abusive e della successiva nota comunale che ne aveva soltanto sospeso l’efficacia, nonostante la pendenza di due istanze di condono edilizio.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione notificata l’11 ottobre 2024, deducendo che le opere erano oggetto di due istanze di condono edilizio presentate rispettivamente ai sensi della l. n. 47/1985 e della l. n. 37/1985, nonché della l. n. 724/1994, entrambe ancora pendenti al momento dell’adozione dell’ordinanza. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985 e dell’art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994, oltre a eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, sviamento e difetto di istruttoria. La questione centrale riguarda l’effetto della pendenza di domande di condono edilizio sui procedimenti sanzionatori e, in particolare, sulla possibilità per il Comune di adottare un ordine di demolizione prima della definizione delle istanze. È stata inoltre contestata la legittimità della successiva nota comunale che aveva sospeso, ma non annullato, l’ordinanza di demolizione.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché notificato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, e fondato nel merito. Ha distinto il condono edilizio dall’accertamento di conformità: la presentazione di una domanda di condono, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, determina la cessazione dell’efficacia dei precedenti atti sanzionatori e impedisce l’adozione di nuovi provvedimenti repressivi durante la pendenza del procedimento; l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 determina invece la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione sino alla definizione della domanda. Richiamando gli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del CGARS, il Collegio ha affermato che, essendo incontestata la pendenza delle due istanze di condono quando fu adottata l’ordinanza, quest’ultima era illegittima e doveva essere annullata. Per la medesima ragione doveva essere annullata anche la nota comunale che si era limitata a sospendere cautelativamente l’ordine di demolizione, anziché annullarlo. Il parere è stato quindi favorevole all’accoglimento del ricorso e all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Osservazioni
Ordinanza di demolizione
L’ordinanza di demolizione è illegittima perché adottata mentre erano ancora pendenti due istanze di condono edilizio. Ai sensi degli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985, la pendenza del procedimento di condono sospende i procedimenti sanzionatori edilizi e impedisce l’adozione di provvedimenti repressivi di demolizione.
Nota comunale di sospensione dell’ordinanza
La nota con cui il Comune ha soltanto sospeso in via cautelativa l’efficacia dell’ordine di demolizione deve essere annullata, poiché, a fronte dell’illegittimità originaria dell’ordinanza adottata in pendenza delle domande di condono, non era sufficiente una mera sospensione dell’efficacia.
Norme richiamate
art. 38 l. n. 47/1985
La presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative.
La pendenza di una domanda di condono sospende i procedimenti sanzionatori edilizi e impedisce l’adozione di un ordine di demolizione fino alla definizione della domanda.
art. 44, ultimo comma, l. n. 47/1985
In pendenza del termine per la presentazione delle domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi.
La sospensione opera anche rispetto ai procedimenti sanzionatori connessi alle domande di condono e preclude l’adozione di provvedimenti repressivi durante la pendenza della procedura.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
La disposizione disciplina il condono edilizio del 1994, richiamato quale base normativa della seconda istanza ancora pendente.
l. n. 37/1985
La legge regionale è richiamata quale ulteriore base normativa della prima istanza di condono edilizio.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La domanda di accertamento di conformità, distinta dal condono, sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione, che non può essere eseguito fino alla definizione espressa o mediante silenzio-rigetto della domanda; in caso di rigetto, l’ordine riacquista efficacia.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e delle persone fisiche menzionate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio, quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina speciale, sospende i procedimenti sanzionatori edilizi e impedisce l’adozione di nuovi ordini di demolizione fino alla definizione della domanda.
- Un ordine di demolizione adottato mentre è pendente una domanda di condono edilizio è illegittimo, anche se la pendenza della domanda è anteriore all’adozione dell’ordine e non soltanto se la domanda è stata presentata successivamente all’ordine.
- Il condono edilizio e l’accertamento di conformità sono istituti distinti: il condono può determinare la cessazione dell’efficacia degli atti sanzionatori nei casi previsti dalla legge, mentre l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 comporta la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione fino alla definizione dell’istanza.
- Quando un ordine di demolizione è stato adottato illegittimamente durante la pendenza di una domanda di condono, la successiva sospensione cautelativa dell’ordine non elimina il vizio originario: il provvedimento deve essere annullato.
Impugnazione di un’ordinanza di demolizione adottata durante la pendenza di domande di condono
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da proprietari o aventi titolo su un immobile sito nel Comune di Sciacca contro un’ordinanza comunale di demolizione e contro una successiva nota che ne aveva sospeso, ma non annullato, l’efficacia. La questione concerne gli effetti della pendenza di due istanze di condono edilizio sui procedimenti repressivi comunali.
Premesse e svolgimento del procedimento
I ricorrenti avevano presentato due domande di condono edilizio per regolarizzare varie opere realizzate nell’immobile, tra cui verande, locali abitativi, servizi igienici e locali esterni adibiti a cucinino. La prima istanza era stata presentata ai sensi della l. n. 47/1985 e della l.r. n. 37/1985; la seconda ai sensi della l. n. 724/1994.
Nonostante entrambe le pratiche fossero ancora pendenti, il Comune di Sciacca aveva adottato e notificato un’ordinanza di demolizione. A seguito di una diffida dei ricorrenti, il Comune aveva sospeso cautelativamente l’efficacia dell’ordinanza, subordinando la sospensione all’integrazione della documentazione necessaria alla definizione delle pratiche entro trenta giorni. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso straordinario, deducendo la violazione della disciplina sul condono e numerosi vizi di eccesso di potere.
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana aveva concluso per l’accoglimento del ricorso. Il CGARS ha ritenuto il ricorso ricevibile, essendo stato notificato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata.
Condono edilizio e accertamento di conformità
Il Collegio ha preliminarmente distinto il condono edilizio dall’accertamento di conformità. Il condono è un istituto straordinario disciplinato da specifiche leggi, tra cui la l. n. 47/1985, la l. n. 724/1994 e la l. n. 326/2003. L’accertamento di conformità è invece disciplinato dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Secondo il principio richiamato dal Consiglio di Stato, sez. VI, 22 novembre 2023, n. 10033, la presentazione della domanda di condono può determinare, nei casi previsti dalla legge, la cessazione dell’efficacia degli atti sanzionatori precedentemente adottati. La domanda di accertamento di conformità produce invece la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione: l’ordine non può essere eseguito fino alla definizione della domanda, ma, in caso di rigetto, riacquista efficacia.
Effetti della pendenza delle domande di condono
Il CGARS ha richiamato gli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985, secondo cui la presentazione della domanda di condono e la pendenza del termine previsto dalla legge determinano la sospensione dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia.
La giurisprudenza richiamata ha chiarito che sono illegittimi gli ordini di demolizione adottati mentre è pendente una domanda di condono. Il divieto opera anche quando la domanda di condono è stata presentata prima dell’adozione dell’ordine e il procedimento non è ancora stato definito. In tale situazione il Comune non può adottare un nuovo provvedimento repressivo fino alla conclusione della procedura di condono.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, la pendenza delle due istanze di condono al momento dell’adozione dell’ordinanza era incontestata ed era stata riconosciuta dallo stesso Comune. Ne deriva che l’ordinanza di demolizione è stata adottata in violazione della disciplina sospensiva prevista dalla l. n. 47/1985 ed è quindi illegittima.
Il Collegio ha ritenuto illegittima, per conseguenza, anche la successiva nota comunale che si era limitata a sospendere cautelativamente l’ordine di demolizione. La sospensione non era sufficiente a rimuovere l’illegittimità originaria dell’ordinanza, che doveva essere annullata.
Conclusioni
Il CGARS, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario e all’annullamento dei provvedimenti impugnati. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti e le persone fisiche menzionate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 29/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 30/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 32/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →